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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13879/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF e addizionali regionali e comunali per l’anno d’imposta 2010, contestando l’omessa dichiarazione di redditi da lavoro dipendente percepiti dal contribuente quale dipendente dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla CTP e poi alla CTR, ma il gravame era stato respinto. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA, sostenendo che i redditi sarebbero imponibili esclusivamente negli Stati Uniti perché corrisposti da un ente statunitense e perché l’ambasciata dovrebbe considerarsi territorio straniero. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia della CTR sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. Con il terzo motivo ha lamentato, in via subordinata, violazione dell’art. 51 TUIR per non avere la CTR escluso tali contributi dalla base imponibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il contribuente, cittadino italiano e residente fiscale in Italia, non potesse invocare l’esenzione convenzionale e che la prestazione resa presso l’Ambasciata USA in Italia dovesse considerarsi svolta in Italia, con conseguente imponibilità nel Stato di residenza/territoriale secondo la Convenzione Italia-USA e il quadro delle immunità diplomatiche. Ha invece accolto il secondo motivo per omessa pronuncia della CTR sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali, ritenendo assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della questione non decisa e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni e dell’art. 51 TUIR; la Corte ha ritenuto infondato il motivo convenzionale e assorbita la censura di legge sul TUIR per effetto dell’accoglimento del vizio processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare l’omessa pronuncia della CTR sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali; la Corte ha ritenuto fondata la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto integrato il vizio di omessa pronuncia per mancato esame di una questione ritualmente devoluta nei gradi di merito.

  • art. 51 TUIR

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che i contributi previdenziali e assistenziali non concorrono alla formazione del reddito imponibile; la Corte non si pronuncia sul merito della questione perché assorbita dall’omessa pronuncia.

  • artt. 2, 15 e 19 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni

    L’art. 19 è interpretato nel senso che le remunerazioni per servizi resi presso l’altro Stato da soggetto ivi residente non sono automaticamente esenti nello Stato di residenza del percettore; nella specie i redditi sono considerati imponibili in Italia.

  • art. 27 della medesima Convenzione

    Richiamato per confermare la coerenza dell’esito interpretativo con il quadro di diritto internazionale e con la disciplina pattizia sulle immunità.

  • art. 37, comma 3, Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961

    «I membri del personale di servizio della missione che non sono cittadini dello Stato accreditato o non vi hanno la loro residenza permanente beneficiano dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e dell'esenzione dalle tasse sui salari che ricevono a causa dei loro servizi, nonché dell'esenzione prevista dall'articolo 33»

    È qualificato come deroga espressa al regime generale di imposizione e, nel caso concreto, non utile al contribuente perché cittadino italiano e residente in Italia.

  • Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24.02.1963

    Richiamata in via analogica per affermare che il regime di esenzione fiscale riguarda soggetti in condizione di estraneità rispetto allo Stato accreditatario.

  • L. 9.8.1967, n. 804

    Indicata come normativa interna di recepimento delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni consolari e diplomatiche.

Massime di principio

  • In materia di imposizione dei redditi di lavoro percepiti presso una missione diplomatica, la mera circostanza che il datore di lavoro sia uno Stato estero o una sua ambasciata non basta, di per sé, a trasferire la potestà impositiva fuori dallo Stato di residenza del percettore.
  • Ai fini dell’art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni, la prestazione svolta da un soggetto residente nello Stato accreditatario presso l’ambasciata di un altro Stato è da considerarsi resa nello Stato accreditatario, con conseguente applicazione della potestà impositiva di tale Stato salvo specifiche deroghe convenzionali.
  • Le esenzioni fiscali previste dalle convenzioni diplomatiche costituiscono deroghe di stretta interpretazione e presuppongono una condizione di estraneità del lavoratore rispetto allo Stato accreditatario, normalmente desumibile dalla mancanza di cittadinanza o di residenza permanente in detto Stato.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancata pronuncia su una questione ritualmente dedotta e potenzialmente decisiva integra violazione dell’art. 112 c.p.c. censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e impone la cassazione con rinvio.
  • Quando la questione relativa alla determinazione della base imponibile non è stata affatto esaminata dal giudice di merito, la censura processuale di omessa pronuncia assorbe quella di violazione di legge sostanziale sulla medesima questione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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