Sentenza n. 3668/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa tutela cautelare del provvedimento espulsivo con accompagnamento coattivo alla frontiera adottato dalla Questura di Napoli in data 14/15.05.2026 Cat A/12/2026/Imm/ 1 sez./Dinieghi/370 e della relativa convalida innanzi al Giudice di Pace di Napoli, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: la nota e/o il verbale recante esecuzione dell’allontanamento; gli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento; ogni eventuale atto di diniego o mancata presa in carico della domanda di protezione internazionale formalizzata in data 15.05.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera adottato dalla Questura di Napoli, relativa convalida del Giudice di Pace e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento espulsivo adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, la disposizione di accompagnamento coattivo alla frontiera e la relativa convalida del Giudice di Pace. Ha inoltre richiamato la revoca del nulla osta, il diniego di regolarizzazione, la violazione dei diritti fondamentali del lavoratore, il diritto alla ricerca di una nuova occupazione e la domanda di protezione internazionale. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che la domanda giudiziale era esplicitamente diretta contro l'espulsione e che i motivi riguardavano la legittimità del provvedimento espulsivo, non la revoca del nulla osta né i suoi presupposti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia riguarda un'espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, fondata sulla permanenza dello straniero nel territorio nazionale in assenza della prescritta comunicazione o della richiesta di proroga del visto o del permesso di soggiorno. Per tali provvedimenti, salvo le espulsioni disposte per ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, la giurisdizione appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria, non al giudice amministrativo. Il TAR ha precisato che la prospettata lesione di posizioni connesse alla revoca del nulla osta, al diniego di regolarizzazione o alla protezione internazionale non modifica l'oggetto effettivo della domanda, che resta l'impugnazione dell'espulsione. È stata fatta salva la riassunzione davanti all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto
L'espulsione adottata per la permanenza irregolare riconducibile a tale disposizione, non essendo disposta per ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riassunzione del giudizio davanti all'autorità giudiziaria munita di giurisdizione.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto provvedimenti di espulsione dello straniero adottati ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998, per ragioni diverse dall'ordine pubblico o dalla sicurezza dello Stato, appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
- La giurisdizione si determina in base all'effettivo oggetto della domanda e ai motivi dedotti: il richiamo a provvedimenti presupposti o a diritti connessi non attribuisce la controversia al giudice amministrativo quando l'impugnazione è sostanzialmente diretta contro il provvedimento di espulsione.
- La convalida dell'accompagnamento coattivo da parte del Giudice di Pace non può essere elusa mediante la qualificazione della controversia come impugnazione di atti presupposti, se la domanda e i motivi contestano direttamente la legittimità dell'espulsione.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione deve lasciare salva la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
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