Cassazione Penale, Ordinanza n. 13938/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non rispettati i requisiti di specificità e pertinenza richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p. per l'atto di impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 12/09/2024, deducendo un unico motivo: ha censurato l'asserita illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era formulata in modo non consentito nel giudizio di legittimità, perché si limitava a reiterare una critica priva di specifica pertinenza e concretezza, senza indicare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del motivo. È stato inoltre valorizzato che la motivazione di merito sull'esclusione delle attenuanti ex art. 62-bis c.p. era congrua e non illogica, essendo fondata sull'assenza di elementi positivi, sulla gravità del fatto e sui numerosi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
L'atto di ricorso deve contenere motivi specifici e pertinenti; la mancanza di concreta specificità censoria determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di una motivazione congrua che valorizzi l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato.
null
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente riproporre in modo assertivo una critica alla motivazione di merito: il motivo deve indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile quando non confronta specificamente la motivazione del giudice di merito e si limita a contestazioni generiche sull'illogicità della decisione.
- La motivazione che nega le attenuanti generiche è congrua quando si fonda su elementi quali la gravità del fatto, l'assenza di profili positivi in capo all'imputato e i precedenti penali, senza necessità di ulteriori approfondimenti se il ragionamento è non illogico.
Come è indicizzato
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