Sentenza del 02/12/2015 n. 24511 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972 - Liquidazione delle spese processuali - Potere del giudice di merito - Assenza - Conseguenze in tema di giudizio di rinvio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta complementare e la successiva cartella esattoriale, sostenendo principalmente che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo per il decorso del termine triennale previsto dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74. Ha inoltre chiesto di definire la controversia mediante i condoni previsti dalla L. n. 413 del 1991 e dalla L. n. 289 del 2002. In sede di rinvio ha contestato anche la condanna alle spese dei tre gradi di giudizio, affermando che, nel regime processuale disciplinato dal D.P.R. n. 636 del 1972, le spese dei giudizi davanti alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado erano compensate per legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva escluso la definibilità della controversia per l'esistenza di un precedente giudicato. L'impugnazione dell'avviso di liquidazione per decadenza dell'Amministrazione costituiva infatti una controversia pendente e definibile ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 5. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un'altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia per verificare l'effettivo adempimento degli obblighi connessi alla domanda di definizione della lite. I motivi relativi alle spese sono stati dichiarati assorbiti, ma la Corte ha precisato che, nel regime del D.P.R. n. 636 del 1972, il giudice tributario di merito non aveva il potere di liquidare le spese, che erano compensate ope legis; pertanto il giudice del rinvio non poteva condannare il contribuente alle spese dei precedenti gradi di merito. Il giudice di rinvio dovrà liquidare soltanto le spese del giudizio di cassazione, oltre a riesaminare la definizione della lite.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 20
Il giudice di merito non aveva il potere di statuire sulle spese di giudizio, che erano compensate ope legis.
Per i giudizi davanti alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado instaurati nel regime anteriore alla riforma del 1996, le spese processuali erano automaticamente compensate e non potevano essere poste a carico della parte soccombente.
L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 53, comma 5
Tra le altre controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991.
La definizione agevolata poteva applicarsi anche alle controversie relative a vizi propri dell'avviso di liquidazione, come la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, purché la lite fosse pendente alla data prevista dalla legge.
D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74
Termine triennale per l'esercizio del potere impositivo.
Il contribuente poteva contestare la validità dell'avviso sostenendo che fosse stato notificato oltre il termine triennale di decadenza.
Codice di procedura civile, art. 336
Principio espansivo della cassazione.
La cassazione, anche parziale, della sentenza può estendersi ai capi dipendenti da quello cassato, comprese le statuizioni sulle spese; tuttavia tale principio deve essere coordinato con la disciplina speciale applicabile al processo tributario dell'epoca.
Codice di procedura civile, art. 384
Il giudice del rinvio deve rispettare i limiti fissati dalla sentenza di cassazione e riesaminare soltanto le questioni oggetto del rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio occorre distinguere tra i poteri ordinari del giudice civile e quelli derivanti dalla disciplina speciale applicabile al processo tributario nel periodo in cui si sono svolti i gradi di merito.
- Se le sentenze di primo o secondo grado sono state emesse sotto il D.P.R. n. 636 del 1972, le spese di tali gradi erano compensate per legge e non possono essere successivamente liquidate dal giudice del rinvio sulla base del principio generale della soccombenza.
- La cassazione con rinvio non consente al giudice di riesaminare liberamente ogni aspetto della controversia: il giudice deve attenersi al principio di diritto e ai limiti stabiliti dalla sentenza di cassazione.
- Una controversia avente ad oggetto vizi propri di un avviso di liquidazione, inclusa la decadenza dal potere impositivo, può rientrare in una disciplina di definizione agevolata anche se non riguarda direttamente la determinazione dei maggiori valori o dell'imponibile.
- Per valutare l'applicabilità di un condono o di una definizione agevolata è essenziale verificare la pendenza effettiva della lite alla data prevista dalla legge e l'adempimento degli obblighi richiesti per perfezionare la definizione.
- L'esistenza di un giudicato su una questione collegata non esclude automaticamente la definibilità della controversia se l'impugnazione riguarda un distinto vizio dell'atto impositivo, come la tardività della notificazione o la decadenza dell'Amministrazione.
Testo integrale
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