Cassazione Penale, Sentenza n. 32768/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione presentato dall\'imputato contro la sentenza della Corte d\'assise d\'appello di Bologna dell\'11/11/2024 che aveva confermato la condanna all\'ergastolo per omicidio aggravato. I motivi principali contestavano: 1) vizio di motivazione e incompletezza della perizia psichiatrica (richiesta di "ultimazione" con risonanza magnetica e altri test non eseguiti); 2) mancata assunzione di prova decisiva (audizione della referente del reparto osservazione psichiatrica di Piacenza); 3) errore nella valutazione dell\'imputabilità (capacità di intendere e di volere), anche alla luce di diagnosi diverse formulate da consulenti e medici del carcere e di riscontri genetici; 4) erronea applicazione e carenza del dolo soggettivo per l\'aggravante prevista dall\'art. 576, comma 1, n.5.1 (atti persecutori); 5) contestazione della premeditazione come aggravante (art. 577, comma 1, n.3), sostenendo che i comportamenti antecedenti sarebbero incompatibili con una volontà irrevocabile di uccidere; 6) contestazione dell\'integrabilità dell\'aggravante dei motivi abietti o futili (art. 577, comma 1, n.4) e 7) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Motivazione sintetica: 1) l\'istanza di integrazione istruttoria in appello è rimasta a discrezione del giudice d\'appello e la Corte ha ritenuto che il materiale probatorio di primo grado fosse sufficiente; la modifica del programma peritale non è di per sé indice di incompletezza e la richiesta non è stata dimostrata come "decisiva"; 2) l\'audizione del medico di Piacenza non sarebbe stata capace, ex ante, di invertire il valore delle risultanze già acquisite e quindi non decisiva; 3) la valutazione dell\'imputabilità compete al giudice del merito che ha aderito alle conclusioni dei periti d\'ufficio e ha adeguatamente confutato le tesi contrarie; i riscontri genetici sono probabilistici e non determinativi dell\'imputabilità; 4) l\'aggravante per atti persecutori è legittimamente riconosciuta perché le condotte oggettivamente erano idonee a cagionare gli eventi dannosi tipici dell\'art. 612-bis e il dolo richiesto è l\'idoneità delle condotte a provocare l\'effetto, non la consapevolezza di averlo concretamente realizzato; 5) la premeditazione è stata adeguatamente motivata sulla base di elementi concreti (ricerche internet, promemoria, apprestamenti materiali, ecc.) e il cosiddetto "dolo condizionato" è compatibile con la premeditazione quando il proposito criminoso persista per un apprezzabile lasso di tempo; 6) la gelosia/volontà di dominio sono state correttamente inquadrate come movente abietto/futile alla luce della giurisprudenza; 7) il rifiuto delle attenuanti generiche è stato motivato con elementi di gravità del fatto, crudeltà, assenza di pentimento e altri elementi della personalità e della condotta. Conseguenze: rigetto del ricorso, conferma della condanna all\'ergastolo e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di costituzione delle parti civili.
Norme richiamate
L\'integrazione istruttoria in appello è possibile solo se il giudice non puo\' decidere allo stato degli atti; conferisce al giudice d\'appello potere discrezionale di rinnovare o meno l\'istruttoria
Criteri di censura in cassazione relativi alla mancata assunzione di prova decisiva (lett. d) e a vizi della motivazione (lett. e))
Disciplina del regime del perito (obbligo di obiettività) e differenza rispetto ai consulenti di parte
Norma sulle cause di giustificazione e sul "grave turbamento"; la Corte precisa che il nuovo testo non modifica il principio generale per l\'imputabilità (art. 90) e che gli stati emotivi sono irrilevanti ai fini dell\'imputabilità salvo che non si inseriscano in un quadro di infermità rilevante e con nesso eziologico
Regola sull\'imputazione delle circostanze aggravanti: devono essere conosciute dall\'autore o ignorate per colpa; usata per esaminare il profilo soggettivo dell\'aggravante degli atti persecutori
comma 1, n.5.1 (riferimento agli atti persecutori)
Aggravante collegata al fatto che l\'omicidio sia stato commesso nei confronti della persona offesa del reato di atti persecutori; la Corte ritiene che l\'elemento soggettivo sia soddisfatto quando l\'autore è consapevole dell\'idoneità delle proprie condotte a generare gli eventi tipici
comma 1, n.3 e n.4 (premeditazione, motivi abietti o futili)
Regole sulle aggravanti: la premeditazione può essere riconosciuta anche in presenza di dolo condizionato quando il proposito criminoso persiste; i motivi abietti/futili possono ricorrere quando la gelosia diventa volontà punitiva e dominio
Definizione del reato di atti persecutori; la Corte ricorda che il dolo consiste nella consapevolezza e volontà della idoneità delle condotte a produrre gli eventi di danno, non nella consapevolezza di averli realizzati
Norma sulle attenuanti generiche: decisione valutativa del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà
Condanna alle spese del procedimento a carico del soccombente (applicata al ricorrente)
Conseguenze processuali della cassazione: condanna alle spese del procedimento
Massime di principio
- La richiesta di integrazione peritale in sede di appello è assai onerosa: il giudice d\'appello può rifiutarla se ritiene il materiale di primo grado sufficiente; la parte che chiede integrazioni deve dimostrare che la prova richiesta sarebbe "decisiva"
- Il piano originario di indagine del perito non è vincolante: il perito può variare gli accertamenti se giustificato (es. rifiuto del periziando, risultati che rendono superflui altri esami); la mancata esecuzione di alcuni test non implica automaticamente vizio di istruttoria
- I risultati genetici o neuroscientifici (polimorfismi, immagini cerebrali) hanno valore principalmente probabilistico e non sostituiscono una valutazione clinico-forense sul nesso causale tra condizioni biologiche e capacità di intendere e volere
- Lo stato emotivo o passionale dell\'autore non incide sull\'imputabilità se non quando sia parte di una infermità mentale che incide concretamente e causalmente sulla capacità di autodeterminazione; le modifiche normative sulle cause di giustificazione non aboliscono il principio generale (art. 90) che esclude rilievo automatico agli stati emotivi
- Per il reato di atti persecutori l\'elemento soggettivo si realizza quando l\'agente è consapevole dell\'idoneità oggettiva delle proprie condotte a provocare gli eventi di danno, non è richiesto che essa sia effettivamente realizzata o che l\'agente ne abbia la certezza concreta
- La premeditazione può coesistere con una parziale "incostanza" comportamentale precedente: ciò che conta è il radicamento e la persistenza, per un apprezzabile intervallo, del proposito criminoso; la pianificazione materiale (ricerche, apprestamenti, promemoria) è elemento indiziario rilevante
- La richiesta di acquisizione di ulteriori deposizioni o perizie in appello va valutata alla luce della loro capacità preventiva di sovvertire il quadro probatorio esistente; prove meramente cumulative o non decisorie possono essere legittimamente respinte
- Nel sindacato di legittimità sulla motivazione tecnica (perizie) la Corte di Cassazione non sostituisce valutazioni scientifiche ma controlla la correttezza metodologica e la coerenza logica dell\'interpretazione data dal giudice del merito
- Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche resta questione di fatto di esclusiva competenza del giudice del merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
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