Cassazione Civile, Ordinanza n. 04640/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite originava da un giudizio civile definito in primo grado dal Tribunale e poi in appello dalla Corte d'appello di Roma, che aveva rigettato l'impugnazione del comune e lo aveva condannato a rifondere le spese di lite in favore della controparte, rimasta contumace nel grado di appello. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto porre a suo carico le spese del giudizio di appello in favore di una parte rimasta contumace. Nel corso del controllo di ammissibilità/procedibilità, la Corte di cassazione ha rilevato che il ricorrente aveva allegato la notifica della sentenza impugnata ai fini del termine breve, ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, né il messaggio PEC di notifica; era stata prodotta solo la relata predisposta dal difensore della controparte. Poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, la Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo sulle spese processuali, perché ha ritenuto il ricorso improcedibile per mancato deposito, nei termini di legge, della documentazione attestante la notificazione della sentenza impugnata. Ha quindi dichiarato l'improcedibilità del ricorso, dato atto altresì della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità, poiché la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulle spese; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è improcedibile.
se la parte ricorrente allega la notifica della sentenza impugnata, opera il termine breve di impugnazione.
impone il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione; la mancanza del documento necessario comporta improcedibilità salvo specifiche eccezioni.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
consente il deposito della documentazione mancante nei modi e nei limiti previsti dalla norma richiamata dalla Corte.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio.
norma processuale che disciplina la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di declaratoria di improcedibilità, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 6 CEDU
la declaratoria di improcedibilità non è ritenuta in contrasto con il diritto di accesso al giudice, in quanto sanzione processuale proporzionata e funzionale alla celerità del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente allega, espressamente o implicitamente, la notificazione della sentenza impugnata, si applica il termine breve di impugnazione e il deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione diviene onere processuale necessario ai fini della procedibilità del ricorso.
- Ai fini dell'art. 369 c.p.c., la sentenza impugnata e la sua relata di notificazione non sono elementi fungibili: la mancanza di uno dei due documenti determina improcedibilità, salvo che il documento mancante sia depositato tempestivamente, sia già nella disponibilità del giudice per effetto di produzione della controparte o del fascicolo d'ufficio, oppure il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve.
- La mera produzione della relata di notifica predisposta dalla controparte non equivale al deposito della notificazione effettiva della sentenza, se manca il messaggio PEC o l'atto notificatorio completo richiesto per dimostrare la decorrenza del termine breve.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione preclude ogni esame del motivo di merito dedotto con l'impugnazione.
- La declaratoria di improcedibilità comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04601/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_civile · 2 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04602/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_civile · 2 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04603/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_civile · 2 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04604/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_civile · 2 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04605/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_civile · 2 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04607/2026 del 02/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →