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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00093/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall’espropriazione di un terreno di proprietà di una società, situato nel territorio comunale e incluso dal piano regolatore in zona fieristica. La società aveva chiesto la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione, contestando la stima provvisoria offerta dal comune perché ritenuta irrisoria e basata sull’assunto che l’area fosse agricola; nel giudizio di opposizione alla stima la corte d’appello aveva disposto una consulenza tecnica che qualificava l’area come edificabile. Il comune ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudicato esterno sulla natura edificabile e sul valore del bene era stato rilevato d’ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio; 2) nullità del procedimento e della sentenza per violazione delle preclusioni istruttorie e del contraddittorio, perché la decisione si sarebbe fondata su documenti asseritamente tardivi e inammissibili; 3) omessa motivazione sul punto decisivo della quantificazione dell’indennità, poiché la corte d’appello si sarebbe limitata a richiamare una precedente sentenza tra le stesse parti senza esaminare nel merito la consulenza tecnica espletata nel giudizio in corso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, ha rilievo pubblicistico e non è soggetto alle preclusioni o alla necessaria previa allegazione da parte di una parte; di conseguenza non sussisteva la dedotta nullità per mancata attivazione del contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che il richiamo al giudicato esterno era coerente con la funzione di evitare decisioni incompatibili sulla medesima questione già definita tra le stesse parti, e che la decisione impugnata dava conto del fatto che il valore era già stato accertato in un precedente giudizio relativo alla stessa fattispecie. Il comune è stato quindi condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene invocato come parametro per dedurre nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione non ricorre quando la questione del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, in quanto tale giudicato ha rilievo pubblicistico e non dipende dalla volontà di parte.

  • art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per lamentare la violazione delle preclusioni istruttorie; la censura è però ritenuta inammissibile alla luce della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, per il suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio e non è soggetto alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto, né richiede una specifica manifestazione di volontà della parte che se ne avvantaggia.
  • Quando su una medesima questione tra le stesse parti sia già intervenuto un accertamento definitivo, il giudice può e deve tenerne conto per evitare decisioni tra loro incompatibili e per preservare la certezza giuridica del rapporto controverso.
  • La dedotta violazione del contraddittorio non sussiste se la decisione si fonda su un giudicato esterno ritualmente acquisibile d’ufficio, poiché la natura officiosa del rilievo prevale sulle contestazioni relative alla tardività della produzione documentale.
  • Una censura di vizio motivazionale è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando questa si fondi sull’efficacia preclusiva di un precedente giudicato tra le stesse parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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