Cassazione Penale, Sentenza n. 21107/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione verso il Pakistan per il reato di omicidio del 26.12.2020. Deduceva: (i) violazione del divieto di "bis in idem" perché un tribunale danese aveva già rifiutato analoga estradizione per le stesse condotte a causa del rischio di trattamenti inumani nelle carceri pakistane e di carenza di garanzie processuali; (ii) violazione delle norme sul divieto di estradizione quando è prevista la pena di morte (art. 698 e 705 c.p.p.), sostenendo che l'ordinanza presidenziale n. VI del 2019 del Pakistan non può essere considerata sufficiente, in assenza di trattato, a escludere l'effettiva applicazione della pena capitale e che la Corte d'appello non ha adeguatamente verificato le condizioni carcerarie, l'equo processo e i gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha escluso l'operatività del "bis in idem" perché la decisione danese non era una pronuncia sul merito ma limitata alle condizioni carcerarie e di processo; ha invece accolto il secondo motivo: in assenza di un trattato tra Italia e Pakistan l'art. 698, comma 2, c.p.p. vieta l'estradizione processuale quando il reato è punito con la pena di morte nell'ordinamento dello Stato richiedente. L'ordinanza n. VI del 2019 del Pakistan non integra né sostituisce una norma di commutazione definitiva della pena e non elimina l'ostativa posta dalla previsione della pena capitale. Perciò le condizioni per l'estradizione non sussistono. La Corte ha inoltre disposto la revoca della misura cautelare della custodia in carcere e l'immediata liberazione dell'estradando, se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa in relazione al divieto di "bis in idem" internazionale; la Corte osserva che il divieto opera solo se esiste una pronuncia giurisdizionale estera definitiva sul merito della responsabilità, condizione non soddisfatta nel caso di specie
art. 50 Carta di Nizza
Richiamato dalla difesa nel primo motivo; la Corte non ha ritenuto applicabile il divieto di bis in idem sulla base della decisione danese che non decideva sul merito
art. 82 T.F.U.E.
Richiamato dalla difesa nel primo motivo; non ha portato a impedire l'estradizione perché la pronuncia straniera non era definitiva sul merito
art. 698, comma 2 (richiamato nel testo)
Fondamentale per la decisione: stabilisce, in assenza di trattato, il divieto assoluto di estradizione processuale quando il fatto è punibile con la pena di morte nello Stato richiedente; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza presidenziale pakistana non possa sostituire una disposizione che elimini tale pena e quindi l'estradizione è vietata
Richiamato dalla difesa in relazione alle regole procedurali sull'estradizione; la Corte lo ha considerato nel quadro dell'impossibilità di concedere estradizione per reato punibile con pena capitale
art. 302 codice penale pakistano
"Chiunque commette un omicidio soggetto alle disposizioni del presente titolo, è (c) punito con la reclusione della durata fino a 25 anni, secondo i dettami dell'Islam, il principio qisas non è applicabile" (citato nella domanda di estradizione letta con ordinanza n. VI del 2019)
La Corte ha osservato che la formulazione di tale articolo, letta con l'ordinanza n. VI del 2019, non elimina la previsione della pena di morte per l'omicidio nell'ordinamento pakistano; l'ordinanza appare come una garanzia/assicurazione esterna e non come modifica normativa idonea a far venir meno l'ostativa ex art. 698, comma 2
Ordinanza presidenziale n. VI del 2019 (Pakistan)
"...secondo i dettami dell'Islam, il principio qisas non è applicabile..." (testo richiamato nella domanda di estradizione)
La Corte ha ritenuto che l'ordinanza, anche se richiamata dalla domanda, non costituisce una norma costitutiva di una diversa fattispecie penale né una commutazione irrevocabile della pena e non è sufficiente a rimuovere l'ostativa costituzionale all'estradizione quando è prevista la pena di morte
Sez. 6, n. 10085 del 14/01/2021 (giurisprudenza)
Citata per il principio che il "bis in idem" internazionale richiede una pronuncia estera definitiva sul merito per operare; la Corte lo applica per escludere il primo motivo
Sez. 6, n. 7553 del 11/04/2024 (Abbas)
Richiamata come precedente che conferma che, in assenza di trattato, l'art. 698, comma 2, c.p.p. impedisce l'estradizione processuale se è prevista la pena di morte nello Stato richiedente
Sez. 6, n. 33980 del 02/10/2006 (Dvorkin)
Richiamata per spiegare che assicurazioni generali dello Stato richiedente sulle garanzie non possono sostituire un divieto assoluto basato sul principio costituzionale di tutela della vita; il precedente dichiara incostituzionale il meccanismo delle "sufficienti assicurazioni"
sentenza Corte costituzionale n. 223 del 1996 e legge n. 149 del 21.7.2016
Richiamate per il quadro normativo e costituzionale che ha inciso sulla disciplina dell'estradizione e sulla proibizione di deroghe discrezionali rispetto al divieto di pena di morte
art. 704, comma 4 e art. 706, comma 2 cod. proc. pen.
Norme procedurali invocate per la revoca della misura cautelare e le conseguenti determinazioni di immediata liberazione
art. 626 cod. proc. pen. e art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamate per gli adempimenti di comunicazione e trasmissione a seguito della decisione di annullamento e della revoca della custodia cautelare
Massime di principio
- Il divieto di "bis in idem" internazionale opera solo se esiste una pronuncia giurisdizionale estera definitiva sul merito della responsabilità; decisioni straniere che valutano solo condizioni carcerarie o garanzie processuali non ne attivano gli effetti
- In assenza di un trattato bilaterale che disciplini diversamente l'estradizione, l'art. 698, comma 2, c.p.p. impedisce l'estradizione processuale quando il reato è punito con la pena di morte nello Stato richiedente, salvo che non esista una decisione irrevocabile che abbia escluso o commutato la pena capitale
- Le dichiarazioni o ordinanze interne dello Stato richiedente (es. ordinanze presidenziali) che promettono di non applicare la pena di morte non sono automaticamente idonee a rimuovere l'ostativa all'estradizione se non integrano una modifica normativa o una garanzia effettiva e vincolante tale da eliminare la pena dal sistema giuridico dello Stato richiedente
- Quando sussiste l'ostativa prevista dall'art. 698, c.p.p., la sua accertata esistenza assorbe altre questioni processuali e comporta l'annullamento senza rinvio della decisione favorevole all'estradizione; ne consegue la revoca delle misure cautelari correlate e la liberazione dell'estradando, salvo altre cause di detenzione
- Nelle valutazioni sull'estradizione è necessario distinguere fra garanzie sulle condizioni carcerarie/equo processo e pronunce sul merito: solo le prime possono influenzare la valutazione di compatibilità con i diritti fondamentali, ma non sostituiscono il divieto assoluto derivante dalla presenza della pena capitale nell'ordinamento dello Stato richiedente
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