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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01687/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la decisione di primo grado, con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.). L'unico motivo dedotto riguardava l'asserita erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendosi che la condotta avrebbe dovuto essere considerata di minima offensività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul diniego della particolare tenuità del fatto, osservando che la Corte di appello aveva fornito una motivazione effettiva, completa e priva di fratture logiche, in linea con i criteri indicati dalle Sezioni Unite per la valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice del falso ideologico commesso dal privato in attestazioni a un pubblico ufficiale, richiamata come titolo di responsabilità già affermato nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta delle circostanze concrete; il suo diniego è legittimo se la motivazione evidenzia che il fatto non è di minima offensività.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    Criterio normativo richiamato per la valutazione della tenuità del fatto, avendo riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. occorre una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non essendo sufficiente valorizzare un singolo profilo isolatamente considerato.
  • Il giudizio sulla tenuità deve tenere conto, in modo congiunto, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i parametri dell'art. 133, primo comma, c.p.
  • Il diniego della causa di non punibilità è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia effettiva, coerente e logicamente completa, e non presenti manifeste fratture argomentative.
  • La censura di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia esplicitato che la condotta non è di minima offensività.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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