Cassazione Penale, Sentenza n. 32715/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: si censura la qualificazione della condotta come pluralità di reati e l'applicazione dell'aumento per continuazione nonostante il capo di imputazione avesse descritto un'unica condotta unitaria (droga rinvenuta sia nel bagagliaio dell'auto sia nell'abitazione). Si deduce anche vizio di motivazione nella quantificazione della pena e nella mancata concessione dei benefici (omesso apprezzamento delle ammissioni di responsabilità e dell'atteggiamento collaborativo, difetto di proporzionalità della pena e carenza di motivazione sull'aumento per continuazione).
La decisione
Il ricorso è parzialmente accolto. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa all'aumento per la continuazione, eliminando l'incremento applicato (in termini nominali sei mesi di reclusione e Euro 1.000, ridotti in ragione della scelta del rito abbreviato a quattro mesi di reclusione e Euro 667). Per il resto la sentenza è stata dichiarata inammissibile e le altre statuizioni (condanna per il delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e le rimanenti misure) sono state confermate; il motivo relativo alla misura dell'aumento per la continuazione è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui "le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro e perdono la propria individualità quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente e sono indirizzate ad un unico fine, sicchè, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato".
L'art. 73 è interpretato in chiave unitaria: se più condotte riguardano la stessa sostanza e lo stesso contesto/successo finale e non vi è soluzione di continuità apprezzabile, esse possono essere considerate parte di un unico fatto, con conseguente esclusione dell'aumento per continuazione tra condotte alternative non descrittivamente separate.
La Corte richiama orientamenti secondo cui non è necessario che il capo di imputazione nomini espressamente l'art. 81 per poter riconoscere la continuazione fra più condotte; tuttavia, ciò che rileva è la compiuta descrizione fattuale delle pluralità di condotte. Se l'imputazione descrive un fatto unitario senza individuare elementi fattuali distinti, l'applicazione della continuazione può risultare illegittima.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'aggravante ex art. 80, comma 2, sulla base della gravità dell'illecito, della disponibilità di una base logistica e dell'assenza di elementi di resipiscenza; la Cassazione ha ritenuto tale percorso argomentativo congruo per giustificare la misura del trattamento sanzionatorio residuo.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021; Sez. 5, n. 9706 del 30/01/2015)
Si è richiamato il consolidato principio secondo cui, anche in assenza di esplicito richiamo all'art. 81 nel capo di imputazione, non viola la correlazione accusa-sentenza la decisione di ritenere la continuazione se vi è compiuta descrizione dei fatti; d'altro canto, la mancanza di descrizione fattuale della duplicita' di condotte costituisce motivo ostativo all'applicazione della continuazione.
La giurisprudenza ammette la continuazione quando le condotte sono fattualmente autonome e descritte; ma se l'imputazione prospetta un fatto unitario senza elementi che consentano di distinguere condotte successive o autonome, l'aumento per continuazione non può essere legittimamente applicato.
Massime di principio
- Principio di correlazione: la pena incrementale per continuazione può essere applicata solo se l'imputazione e la motivazione espongono fatti tali da far emergere pluralità di condotte autonome; una descrizione unitaria del fatto nell'imputazione ostacola l'applicazione della continuazione.
- Art. 73 stupefacenti: quando più rinvenimenti (es. auto e abitazione) si riferiscono alla stessa sostanza, stesso contesto spazio-temporale e medesimo fine, la fattispecie può essere considerata un unico fatto e non giustifica automaticamente un aumento per continuazione.
- Efficacia della descrizione fattuale: per invocare aumenti o concorsi di reato non è sufficiente formulare astratte accuse normative; è necessaria una chiara e compiuta descrizione delle condotte distinte nella imputazione e nella motivazione.
- Rito abbreviato e calcolo della pena: le quote di aumento o diminuzione vanno poi rapportate agli sconti applicabili per la scelta del rito (es. riduzione per abbreviato), con consequenziale adeguamento numerico delle variazioni di pena e multa.
- Strategia difensiva: in situazioni di imputazione che descrivono un fatto unitario, vale la pena contestare formalmente la pluralità delle condotte e la legittimità dell'aumento per continuazione; in Cassazione si può ottenere l'annullamento limitato della parte sanzionatoria senza rinvio se il vizio riguarda specificamente l'aumento per continuazione.
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