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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21099/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento relativo a IRPEG 1995 spedendolo il 29 dicembre 2001 e facendolo ricevere alla società il 2 gennaio 2002. La società aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Palermo, che aveva accolto il ricorso ritenendo tardiva la pretesa fiscale per decadenza dell'Ufficio. La CTR Sicilia aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 138 e ss. c.p.c., in particolare dell'art. 149 c.p.c., della L. n. 890/1982 e dell'art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che, per la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento, ai fini della tempestività rileva la data di spedizione/consegna al servizio postale, non quella di ricezione da parte del destinatario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta è tempestiva se l'atto è spedito entro il termine di decadenza, anche se il destinatario lo riceve successivamente. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di avviso di accertamento tributario notificato a mezzo posta, la tempestività va verificata con riguardo alla data di spedizione o di consegna dell'atto al servizio postale, se effettuata entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
  • Il principio generale per cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, e per il destinatario al momento della ricezione, si applica anche agli atti impositivi tributari.
  • Quando il giudice di merito computi la decadenza dell'Amministrazione avendo riguardo alla sola data di ricezione dell'atto da parte del contribuente, la decisione è censurabile per violazione delle norme sulla notificazione e sul termine di esercizio del potere impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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