Cassazione Penale, Sentenza n. 16323/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riguardo al requisito della "pericolosità sociale attuale" previsto dall'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. In sostanza contestava la valutazione del merito con cui i giudici avevano ritenuto ancora sussistente la pericolosità, basata su precedenti condotte (tra cui un accoltellamento) e sulla mancata prova di un reale ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di misure di prevenzione sia limitato alla verifica di violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011) e non si estenda alla rivisitazione del percorso motivazionale o della valutazione probatoria svolta dai giudici del merito, salvo che la motivazione sia del tutto assente, il che configurerebbe una violazione di legge. Nel caso di specie non è stata riscontrata alcuna violazione di legge né assenza assoluta della motivazione: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la conferma della pericolosità attuale, richiamando i fatti del 2017 e la mancanza di elementi di ravvedimento. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
La norma è stata richiamata come fondamento della censura del ricorrente (vizi della motivazione). La Corte però ha precisato che l'oggetto del controllo di legittimità non comprende la rinnovazione della valutazione del merito o la semplice critica della motivazione, salvo violazione di legge.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando le censure attengono esclusivamente a valutazioni critiche degli elementi di fatto e della motivazione dei giudici del merito.
Utilizzata per motivare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Interpretata nel senso che il sindacato della Corte di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla verifica di violazioni di legge e non si estende al controllo della motivazione salvo che questa sia del tutto assente.
art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011
art. 1, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011
Norma richiamata quale criterio soggettivo/oggettivo per l'accertamento della "pericolosità sociale attuale" che il ricorrente contestava; la Corte ha ritenuto che i giudici del merito avessero adeguatamente applicato tale criterio.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata nel senso che non è da escludere la responsabilità per colpa nell'impugnazione temeraria, giustificando la sanzione alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Cassazione controlla soprattutto la violazione di legge; le censure limitate alla valutazione della prova o a una diversa interpretazione degli elementi probatori sono in genere inammissibili.
- Per impugnare con successo un provvedimento di prevenzione in Cassazione è preferibile formulare censure di diritto (es.: violazione di norme procedurali o di legge) o dimostrare l'assoluta assenza di motivazione, piuttosto che sollevare un diverso apprezzamento dei fatti.
- La mancanza assoluta di motivazione o contraddizioni tali da configurare una violazione di legge restano le uniche ipotesi in cui la motivazione può essere sindacata in sede di legittimità.
- Chi intende contrastare la ritenuta "pericolosità sociale attuale" deve produrre elementi concreti e specifici che dimostrino il ravvedimento o l'inesistenza del pericolo attuale; semplici argomentazioni alternative non bastano davanti alla Corte di Cassazione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o che si risolvano in mera rivisitazione del merito può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende).
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