Cassazione Civile, Ordinanza n. 26903/2021 del 05/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionaria riscossione)
La controversia
L'ente religioso aveva impugnato un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 per una parte degli immobili destinati ad abitazione della comunità religiosa e all'esercizio del culto, nonché per altre porzioni adibite a scuola paritaria per l'infanzia e a casa di riposo per anziani, con annesse attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso dell'ente. In appello, la concessionaria della riscossione contestava la spettanza dell'esenzione, deducendo che le strutture scolastiche e assistenziali non erano esercitate con modalità non esclusivamente commerciali, valorizzando la presenza di corrispettivi, personale dipendente e collaboratori professionali. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello, ritenendo sussistente il requisito soggettivo ma non quello oggettivo per scuola e ricovero anziani, e aveva dichiarato inammissibile l'appello quanto alla parte destinata ad abitazione delle suore per difetto di specifiche censure. Con il ricorso per cassazione la concessionaria lamentava: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che nel processo tributario l'appello può riproporre le stesse ragioni già svolte in primo grado; 2) violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, deducendo di avere sempre contestato l'esenzione sull'intero compendio immobiliare e non su singole porzioni; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per mancata considerazione della difesa volta a escludere l'esenzione anche per le porzioni destinate al culto e all'abitazione delle religiose, in quanto l'immobile nel suo complesso non sarebbe stato adibito esclusivamente ad attività agevolate.
La decisione
La Corte ha accolto unitariamente i tre motivi, ritenendo che la censura della ricorrente fosse chiaramente riferita all'immobile considerato nel suo complesso e che la CTR avrebbe dovuto verificare se la porzione destinata ad abitazione delle suore fosse realmente autonoma ai fini dell'esenzione oppure strumentale rispetto all'attività didattica o sanitaria svolta nell'immobile. Ha quindi affermato che, per l'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, non basta la natura non commerciale dell'ente: occorre che l'attività sia concretamente svolta con modalità non commerciali e, se gli alloggi religiosi sono strumentali a un'attività principale di natura commerciale o economica, l'esenzione non spetta. Ha richiamato i precedenti di legittimità e la compatibilità della norma con il divieto di aiuti di Stato dell'Unione europea solo per immobili destinati ad attività non economiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di merito e di legittimità.
Norme richiamate
nel processo tributario l'appello può essere scrutinato anche quando le censure ripropongano, in sostanza, le stesse ragioni difensive già svolte in primo grado, se la critica alla sentenza di primo grado emerge dal contenuto complessivo dell'atto
l'esenzione ICI richiede non solo un requisito soggettivo, ma anche un requisito oggettivo: l'immobile deve essere destinato e utilizzato per attività non economiche o svolte con modalità non commerciali; la natura dell'ente non è di per sé sufficiente
consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
consente di dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
art. 10754/2017
richiamato come precedente secondo cui l'esenzione non spetta se gli alloggi dei religiosi sono strumentali a un'attività didattica oggettivamente commerciale
Cass. n. 24500/2009
ai fini dell'esenzione non basta la natura non commerciale dell'ente, occorrendo che l'attività sia concretamente svolta con modalità non commerciali; è irrilevante la destinazione degli utili a fini sociali se l'attività resta commerciale
Cass. n. 4066/2019
richiamata per il principio di compatibilità dell'esenzione con il divieto di aiuti di Stato solo per attività non economiche
Cass. n. 6795/2020
richiamata per il principio di compatibilità dell'esenzione con il diritto unionale solo per attività non economiche
decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012
richiamata quale riferimento unionale per intendere come attività non economica quella svolta gratuitamente o contro corrispettivo simbolico
Massime di principio
- In materia di esenzione ICI per immobili degli enti non commerciali, non è sufficiente la natura soggettiva dell'ente: occorre che l'immobile sia effettivamente destinato a un'attività non economica o svolta con modalità non commerciali.
- L'esenzione può essere negata quando gli alloggi dei religiosi o altre porzioni dell'immobile siano solo strumentali all'esercizio principale di attività didattiche o sanitarie aventi carattere commerciale o economico.
- Ai fini dell'applicazione del regime agevolato, il giudice di merito deve verificare concretamente la destinazione e le modalità di svolgimento dell'attività nell'immobile, non potendosi arrestare alla mera denominazione dell'ente o alla destinazione degli utili a finalità sociali.
- Nel processo tributario l'appello va interpretato nel suo contenuto complessivo: può risultare ammissibile anche se non riproduce in modo formalistico tutte le censure, purché dalle deduzioni emerga chiaramente la contestazione della decisione di primo grado.
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