Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18720/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Foggia il 21/07/2022 per i reati contestati (lettere a), b), c) e d. dell'imputazione). Il ricorrente deduce violazione degli artt. 275, comma 3, 292, comma 2 e 309, comma 9 c.p.p., sostenendo che i provvedimenti mancavano di motivazione in ordine all'inidoneità di misure cautelari alternative alla custodia in carcere e che i giudici avevano indebitamente trasferito al MICALI la valutazione di pericolosità formulata per il coindagato Alessio NOSTRO, senza un'analisi autonoma e specifica della sua posizione (diversa per gravità di condotte e precedenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico: il motivo riproduceva sostanzialmente le doglianze già prospettate in sede di riesame e non svolgeva una critica argomentata e specifica rispetto al provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia compiuto una valutazione coerente e specifica anche sulla posizione individuale del MICALI, valorizzando la gravità dei reati, il collegamento a un contesto organizzato e la personalità criminale (pregressa condanna nonostante la giovane età e insensibilità deterrente), elementi idonei a giustificare la custodia in carcere; ha ricordato inoltre che non è richiesta una dimostrazione analitica dell'inidoneità di tutte le misure alternative quando emergono argomentazioni logico-giuridiche specifiche tratte dalla natura e modalità dei reati e dalla personalità dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), e disposte le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.; non è stata disposta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Contestata per carenza di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto la motivazione complessiva del Tribunale adeguata e non viziata ai fini del mantenimento della custodia cautelare.

  • art. 292, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che impone esposizione e autonoma valutazione delle ragioni che rendono inidonee le misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto soddisfatto il requisito perché il Tribunale ha indicato elementi specifici (natura e modalità dei reati, personalità dell'indagato) che giustificano la scelta della custodia in carcere, assorbendo l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa alla motivazione della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito argomentazioni logico-giuridiche sufficienti ai sensi della norma.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiama i vizi deducibili in cassazione; la Corte ha applicato il principio che il ricorso deve enucleare chiaramente il vizio di diritto e la sua decisività rispetto al percorso motivazionale del giudice del merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti da compiere in assenza di remissione in libertà dell'indagato a seguito del provvedimento di inammissibilità.

Massime di principio

  • La cassazione richiede motivi specifici e una critica argomentata: la mera riproduzione delle doglianze già svolte in sede di merito espone l'impugnazione a inammissibilità.
  • Ai fini della custodia cautelare non è obbligatoria una disamina analitica di tutte le misure alternative; è sufficiente che il giudice individui elementi specifici, tratti dalla natura e modalità dei reati e dalla personalità dell'indagato, che rendono ragionevolmente necessaria la misura custodiale.
  • La valutazione cumulativa fra posizioni di più indagati è ammissibile solo se le posizioni sono effettivamente analoghe e il coinvolgimento è di pari grado; tuttavia un primo esame cumulativo seguito da una valutazione specifica della posizione individuale è compatibile se il giudice poi motiva distintamente la situazione personale dell'indagato.
  • In fase di impugnazione in Cassazione il difensore deve indicare non solo la violazione normativa ma anche perché tale vizio sarebbe decisivo rispetto al percorso logico-motivazionale seguito dai giudici di merito, mostrando la probabilità di una decisione diversa.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta potenziali sanzioni economiche (spese e ammenda) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare la fondatezza e la specificità dell'impugnazione prima della sua proposizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.