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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18114/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di appalto relativo al servizio di accompagnamento dei treni notte gestito in precedenza da un appaltatore poi cessato e, successivamente, affidato prima in via provvisoria e poi a seguito di gara a una nuova società consortile. Un gruppo di ex dipendenti dell'appaltatore uscente ha chiesto di essere assunto a tempo indeterminato dalla nuova affidataria in applicazione della clausola sociale prevista dal capitolato e dal CCNL di settore, oltre al ripristino del rapporto di lavoro con la qualifica originaria e al pagamento delle differenze retributive e dei danni. I lavoratori sostenevano che la nuova aggiudicataria avesse assunto solo una parte del personale precedente senza formare una graduatoria nazionale e senza valorizzare la loro maggiore anzianità rispetto ad altri assunti. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto, in sintesi: violazione della clausola collettiva sul cambio appalto e della relativa disciplina procedurale; omessa pronuncia sulla sua operatività anche nella fase di aggiudicazione definitiva; omesso esame di fatti decisivi relativi agli incontri con le organizzazioni sindacali e al rifiuto di una proposta assunzionale; errata applicazione delle regole sull'onere della prova e sull'ordine di esibizione documentale. È intervenuto anche un ricorso incidentale di altro ex dipendente, fondato sulle medesime censure circa la necessità di una graduatoria basata sull'anzianità e sulla valutazione dei verbali sindacali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini le domande dei lavoratori alla luce del principio secondo cui, nel cambio appalto disciplinato dalla clausola sociale del CCNL applicabile, l'impresa subentrante deve rispettare vincoli procedurali di trasparenza e criteri verificabili per la selezione del personale da assumere, anche quando il servizio sia rimodulato o ridotto. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 16-bis CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012

    clausola sociale / cambio appalto

    la disposizione impone vincoli procedurali, di consultazione e informativi e richiede criteri verificabili per la selezione del personale da riassorbire nel passaggio dell'appalto, anche in caso di riduzione o riorganizzazione del servizio; il subentro rileva per il solo dato oggettivo del cambio di appalto, senza necessità di ulteriori condizioni come la definitività dell'aggiudicazione o la continuità senza interruzioni.

  • art. 2697 c.c.

    la regola sull'onere della prova non viene derogata, ma viene letta alla luce del criterio di vicinanza della prova: l'attore prova i fatti costitutivi e il convenuto quelli estintivi, impeditivi o modificativi; quando la fattispecie non consente una netta distinzione, i fatti vanno ricondotti alla parte che ne ha maggiore disponibilità conoscitiva.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti; la Corte accoglie la censura nei limiti in cui ritiene erronea la mancata verifica dei criteri di selezione del personale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 115 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    evocato per censurare una pretesa omissione di motivazione sulla operatività della clausola sociale nella fase successiva all'aggiudicazione definitiva.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso incidentale proposto da uno dei lavoratori.

  • art. 2112 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale, ma la Corte chiarisce che la vicenda non attiene a un fenomeno interpositorio o alla contitolarità del rapporto, bensì al cambio di gestione dell'appalto disciplinato dalla contrattazione collettiva.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione al diritto di difesa e alla valutazione dei verbali sindacali.

Massime di principio

  • Nel cambio di appalto disciplinato da una clausola sociale, l'obbligo dell'impresa subentrante di assumere il personale dell'appaltatore uscente non è automatico e indistinto, ma va applicato attraverso criteri procedurali trasparenti e verificabili riferiti all'intero bacino dei lavoratori interessati.
  • Quando il servizio oggetto di appalto sia rimodulato o ridotto, la facoltà dell'appaltatore subentrante di assumere solo una quota del personale non elimina gli obblighi di consultazione e di motivazione dei criteri selettivi utilizzati per individuare i lavoratori da trasferire.
  • In tema di riparto dell'onere probatorio, il criterio di vicinanza della prova opera come criterio ermeneutico per individuare quale parte debba fornire la dimostrazione di specifici fatti, senza però alterare la regola generale dell'art. 2697 c.c.: il lavoratore allega i fatti costitutivi del proprio preteso diritto, mentre il datore deve provare gli elementi impeditivi o i criteri che giustificano l'esclusione.
  • Nel cambio appalto, la circostanza che vi sia stata una fase di affidamento provvisorio seguita da un nuovo bando e da aggiudicazione definitiva non esclude, di per sé, la configurabilità del subentro rilevante ai fini dell'applicazione della clausola sociale.
  • La controversia sul diritto all'assunzione del personale in caso di cambio appalto non va confusa con azioni volte a far valere rapporti di lavoro interpositori o contitolarità del rapporto: il tema è l'applicazione della disciplina collettiva di settore che regola l'avvicendamento nella gestione del servizio.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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