Ordinanza n. 28/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001 per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- e del verbale di acquisizione di opere edilizie abusive ed area di sedime per inottemperanza ordine di demolizione, entrambi notificati il 27.10.2025 nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale ivi compreso il provvedimento di presa d’atto della perdurante inottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- notificato l’1 ottobre e l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-notificata il 26 settembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione per la sanzione amministrativa prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e verbale di acquisizione delle opere abusive e dell'area di sedime, conseguenti all'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza-ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'inottemperanza all'ordine di demolizione e il verbale di acquisizione delle opere abusive e dell'area di sedime. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti e connessi, tra cui l'ordinanza di demolizione, il provvedimento di presa d'atto della perdurante inottemperanza e gli atti relativi ai precedenti tentativi di regolarizzazione edilizia. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti; la domanda cautelare si fondava, in particolare, sull'efficacia asseritamente caducante dell'istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presentata il 1° ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, senza definire nel merito il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, presentata tardivamente e dopo precedenti istanze di regolarizzazione non impugnate, non sembrasse produrre effetti caducanti sull'ordinanza di demolizione, anch'essa non impugnata. Il giudice ha valorizzato la sequenza dei precedenti procedimenti edilizi: una SCIA ex art. 23-ter dichiarata inammissibile, una precedente istanza ex artt. 36 e 36-bis respinta e due SCIA alternative al permesso di costruire oggetto di annullamento in autotutela e declaratoria di inefficacia, tutti provvedimenti non impugnati. Gli atti sanzionatori e acquisitivi sono stati qualificati come vincolati, dovuti e meramente consequenziali alla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione. Non è stata ravvisata, pertanto, la necessità di accordare la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
sanzione amministrativa per inottemperanza all'ordinanza di demolizione
La sanzione è stata considerata conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.
La presentazione tardiva dell'istanza, successiva ad altri procedimenti di regolarizzazione definiti con atti non impugnati, non appare idonea a caducare l'ordinanza di demolizione.
istanza ex art. 36 e 36 bis
Il precedente procedimento di regolarizzazione, conclusosi con rigetto non impugnato, è stato considerato nella valutazione cautelare.
La SCIA, dichiarata inammissibile con provvedimento non impugnato, costituisce uno dei precedenti procedimenti di regolarizzazione considerati dal giudice.
SCIA alternativa al pdc ex art. 37 TUE
Le due SCIA alternative al permesso di costruire, annullate in autotutela con declaratoria di inefficacia mediante provvedimenti non impugnati, non hanno impedito la prosecuzione degli effetti dell'ordine di demolizione.
domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati
La domanda cautelare è stata esaminata e rigettata per insufficienza del fumus boni iuris.
Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La presentazione tardiva di un'istanza di sanatoria edilizia, intervenuta dopo la mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione e dopo la definizione sfavorevole di precedenti procedimenti di regolarizzazione non impugnati, non determina, in sede cautelare, l'effetto caducante dell'ordine di demolizione.
- Quando l'ordinanza di demolizione resta efficace e non viene tempestivamente rimossa o sospesa, la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza e l'acquisizione delle opere abusive e dell'area di sedime possono essere qualificati come atti vincolati, dovuti e consequenziali alla mancata esecuzione dell'ordine.
- La mancata impugnazione dei provvedimenti amministrativi che hanno definito precedenti istanze di regolarizzazione edilizia rileva nella valutazione cautelare della plausibilità delle censure rivolte contro i successivi atti sanzionatori e acquisitivi.
- Nel giudizio cautelare amministrativo, l'assenza di sufficienti elementi di fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda di sospensione, senza necessità di riconoscere la misura cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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