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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38854/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord.pen.), con censure circa presunta errata valutazione prognostica della pericolosita residua. Il ricorrente ha contestato la motivazione del Tribunale ritenuta insufficiente nel valutare parametri quali condotta ante e successiva alla condanna, pendenze, frequentazione di pregiudicati, mancanza di revisione critica del proprio passato, la rilevanza dei rilievi disciplinari carcerari e l'asserita inidoneità dell'attività lavorativa prospettata (lavoro da svolgersi a Roma con possibile contatto con soggetti pregiudicati). Ha inoltre sostenuto che, se l'attività in Roma fosse incompatibile, l'affidamento avrebbe potuto essere disposto presso il domicilio attuale a Montecompatri.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica, completa e conforme alla giurisprudenza: il diniego dell'affidamento in prova è stato fondato su adeguata valutazione prognostica della pericolosità residua, desunta dalla gravità del reato commesso, da una condotta carceraria ritenuta non pienamente corretta (rilievi disciplinari), e dall'inidoneità dell'attività lavorativa prospettata in quanto svolta in Roma con contatti non controllabili con pregiudicati. È stato altresì osservato che il ricorrente non ha dimostrato l'effettivo e concreto avvio di una revisione critica del proprio passato né proposto alternative idonee a funzione risocializzante. La Corte ha ribadito il divieto di sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del giudice di merito quando questa sia priva di vizi motivazionali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina i reati relativi agli stupefacenti, indicata come titolo di reato per cui il condannato è stato punito; la gravità del delitto è stata valutata dal tribunale come elemento rilevante, insieme ad altri, nella prognosi di recidiva

  • art. 47 Ord. pen.

    Regola i presupposti dell'affidamento in prova al servizio sociale; interpretato nel senso che per concedere il beneficio è richiesta una prognosi favorevole sulla rieducazione e sulla prevenzione di nuovi reati, valutata con riferimento a pluralità di elementi (condotta carceraria, indagine socio-familiare, assenza di nuove denunzie, revisione critica del passato, congruità dell'attività lavorativa)

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019)

    Principi richiamati dalla Corte: nella prognosi non possono da soli essere determinanti negativamente la gravità del reato o i precedenti; non è invece richiesto che il ristretto abbia compiuto una completa revisione critica del passato, bastando l'avvio di tale processo. Le fonti valutabili includono reato, precedenti, pendenze, condotta carceraria e indagine socio-familiare

Massime di principio

  • La gravità del reato e i precedenti non escludono automaticamente l'affidamento in prova, ma possono concorrere, con altri elementi, a fondare un giudizio negativo di prognosi
  • Per ottenere l'affidamento è sufficiente dimostrare l'avvio di una revisione critica del proprio passato; l'assenza di segni concreti di tale avvio può legittimare il diniego
  • La condotta carceraria (rilievi disciplinari, comportamento durante la detenzione) è elemento rilevante e va valutata nella sua attuale rilevanza probatoria, non solo nel computo numerico dei rilievi
  • L'idoneità dell'attività lavorativa è valutata anche in relazione all'ambiente in cui si svolge: un lavoro che espone a contatti incontrollabili con soggetti pregiudicati può rendere incompatibile l'affidamento per ragioni di prevenzione
  • Il giudice di legittimità non sostituisce la valutazione discrezionale del giudice di merito se questa è esente da vizi di logicità, completezza o contraddittorietà; l'appellante deve dunque mostrare errori motivazionali o violazioni di legge
  • Quando si prospetta un affidamento in prova, è utile proporre soluzioni operative concrete e alternative (attività lavorative o progetti risocializzanti) che riducano i contatti con l'ambiente delinquenziale e dimostrino la fattibilità della misura

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