Cassazione Penale, Ordinanza n. 22875/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale. Con il primo motivo ha dedotto il travisamento della prova, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, prospettando una lettura alternativa delle emergenze istruttorie. Ha inoltre denunciato la mancata motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 378 c.p., nonché il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. La Corte ha ritenuto tali doglianze generiche, non specifiche e dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità delle fonti, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza sul travisamento del fatto non è deducibile come motivo di ricorso, perché si risolveva nella richiesta di sovrapporre una diversa valutazione delle prove a quella compiuta in appello; ha poi ritenuto infondata la censura sulla qualificazione giuridica del fatto, poiché il rigetto della diversa impostazione difensiva risultava implicitamente e comunque espressamente dal riconoscimento degli elementi costitutivi della truffa. Sono state giudicate inammissibili anche le doglianze su particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche e attenuante ex art. 114 c.p., perché prive di specificità e volte a sollecitare una rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente di dedurre il travisamento della prova, ma non il travisamento del fatto, che si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
la diversa qualificazione giuridica prospettata dalla difesa è stata ritenuta implicitamente disattesa dal riconoscimento degli elementi costitutivi della truffa.
la censura sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità è stata ritenuta priva di specificità e non sindacabile perché diretta a una nuova valutazione del fatto.
la doglianza sull'attenuante del concorso minimo è stata ritenuta generica e non consentita in sede di legittimità.
i motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile il travisamento del fatto quando la censura mira soltanto a proporre una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando si deduca che il giudice di merito abbia fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato probatorio oggettivamente diverso da quello reale.
- La mancata motivazione espressa su una specifica deduzione non determina vizio quando il relativo rigetto risulti implicitamente o comunque chiaramente dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a riproporre censure già disattese in appello o a sollecitare una rivalutazione del merito, dell'attendibilità dei testimoni o della persuasività delle prove.
- Le questioni relative alla particolare tenuità del fatto, alle attenuanti generiche e alle attenuanti speciali sono censurabili in cassazione solo nei limiti della specificità della doglianza e del controllo sulla motivazione, non potendo essere convertite in richiesta di nuovo apprezzamento del fatto.
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