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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41804/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra reati separatamente giudicati e ha rideterminato la pena unica applicando aumenti anche per reati già unificati in sede di cognizione. Il ricorrente ha censurato violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, lamentando in particolare l'assenza di motivazione sulle singole porzioni di aumento relative ai reati unificati ex art. 81, comma 2, e la mancata preventiva operazione di scorporo delle fattispecie già riunite in continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione non abbia effettuato la preventiva operazione di scorporo delle fattispecie unificate in sede cognitiva né abbia motivato in modo specifico l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, limitandosi a riferimenti generici all'art. 133 cod. pen. e a valutazioni apodittiche. Per tali carenze l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte di Appello di Bologna per nuovo esame in diversa composizione, nel rispetto dei principi di diritto richiamati (scorporo, individuazione della pena base, motivazione puntuale degli aumenti).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale riferita alla competenza del giudice dell'esecuzione e alle operazioni per la determinazione della pena in caso di continuazione tra reati giudicati separatamente.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Fattispecie di reato (rilevata come il reato piu grave nel caso concreto) utilizzata per individuare la pena base ai fini del nuovo computo.

  • art. 81 cod. pen., comma 2

    Principio che disciplina l'aumento per reati continuati o per concordanza di pluralità di reati; richiede che l'aumento per i reati satellite sia esplicitato e motivato dal giudice

  • art. 132 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena nel suo ammontare, potere discrezionale del giudice soggetto all'obbligo motivazionale.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri di determinazione della pena (circostanze ed aggravanti/attenuanti) cui il giudice deve fare riferimento; non è sufficiente il richiamo generico a questi parametri senza motivazione specifica.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Indica il criterio per individuare il reato piu grave ai fini della determinazione della pena (quello per il quale è stata inflitta la pena maggiore).

  • Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principio di diritto che impone al giudice di motivare non solo la scelta della pena base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, rendendo possibile il controllo giurisdizionale del percorso logico-giuridico seguito.

  • Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla)

    Conferma la necessità, nel caso di reati separatamente giudicati con sentenze già unificate in sede cognitiva, di scorporare le singole fattispecie prima di individuare la pena base e applicare autonomi aumenti per i reati satellite.

  • Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano)

    Giurisprudenza che si allinea al principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve procedere allo scorporo e motivare gli aumenti per i reati satellite.

  • Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    Consente la conferma, da parte del giudice dell'esecuzione, degli aumenti quantificati in sede cognitiva purché sia fornita idonea motivazione che richiami le ragioni originarie della dosimetria.

  • Ordinanza Tribunale di Marsala del 27/05/2021

    Provvedimento di unificazione in sede cognitiva che aveva già fissato una pena base per il reato ritenuto più grave in quel giudizio; tale unificazione imponeva al giudice dell'esecuzione di scorporare quegli elementi quando ha rideterminato la pena complessiva.

Massime di principio

  • Quando si ridetermina la pena per reati separatamente giudicati ma riconosciuti in continuazione, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutte le singole fattispecie che il giudice della cognizione aveva riunito in continuazione.
  • La pena base va individuata nel reato per il quale è stata inflitta la pena piu grave (art. 187 disp. att.) e solo dopo su tale base si possono operare aumenti per i reati satellite.
  • Il giudice è obbligato a motivare non solo la scelta della pena base ma anche l'entità di ciascun aumento per i reati satellite: un richiamo generico ai parametri di legge (art. 133) non è sufficiente.
  • È possibile confermare in esecuzione gli aumenti quantificati in sede cognitiva, ma la conferma richiede espressa e adeguata motivazione, anche con richiamo alle ragioni adottate nel giudizio di cognizione.
  • La carenza motivazionale o l’omissione dello scorporo costituiscono vizio idoneo all’annullamento dell'atto e al rinvio per un nuovo esame; pertanto il rispetto della sequenza operativa e della motivazione è essenziale per la stabilità del nuovo calcolo della pena.

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