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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30215/2025 del 16/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Le amministrazioni, creditori ammessi al passivo per spese sostenute e da sostenersi per la riparazione del danno ambientale e la bonifica, avevano presentato osservazioni ex art. 116 l. fall. al rendiconto di cassa e di gestione del curatore, contestando: la congruità di acconti già riconosciuti al curatore; il compenso liquidato dal giudice delegato ai difensori della procedura per il contenzioso ambientale; la mancata considerazione, nella gestione fallimentare, dell’asserita incompletezza dell’attività svolta. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo che gli acconti sul compenso del curatore fossero provvedimenti provvisori e discrezionali, non sindacabili in sede di approvazione del rendiconto, e che le doglianze sul compenso dei difensori attenessero a un autonomo provvedimento del giudice delegato, impugnabile con reclamo ex art. 26 l. fall. nei termini di legge. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto sette motivi: violazione dell’art. 116 l. fall. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte escluso che il rendiconto fosse la sede per contestare gli acconti; vizio di motivazione per omessa considerazione dell’incompiutezza della procedura; violazione degli artt. 116 e 39 l. fall. perché il giudice avrebbe potuto rimeditare gli acconti alla luce del rendiconto; violazione degli artt. 116 e 39 l. fall. e del D.M. 30/2012 in tema di quantificazione del compenso del curatore; violazione dell’art. 156 c.p.c. per mancato rilievo del principio di conservazione degli atti; violazione dell’art. 111-bis, comma 4, l. fall. perché il decreto di liquidazione dei difensori non sarebbe stato definitivo; violazione degli artt. 26 l. fall. e 327 c.p.c. perché il reclamo non sarebbe stato tardivo, essendo emersa la liquidazione solo con il rendiconto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, salvo il quinto motivo, le censure si limitavano a riprodurre le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, non è stata seriamente contestata la duplice autonoma motivazione della Corte d’appello: da un lato, la natura provvisoria e non impugnabile degli acconti sul compenso del curatore; dall’altro, la circostanza che l’approvazione del rendiconto riguarda atti del curatore e non consente di censurare un autonomo provvedimento del giudice delegato, impugnabile con il diverso rimedio ex art. 26 l. fall. Nel complesso, la mancata critica specifica di tali rationes ha reso i motivi inammissibili per difetto di interesse e per formulazione di un mero "non motivo". La Corte ha inoltre escluso la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisando mala fede o colpa grave.

Norme richiamate

  • art. 116 l. fall.

    È richiamato come norma sulla fase di osservazioni e contestazioni al rendiconto; la Corte ribadisce che tale sede riguarda gli atti del curatore, non la contestazione di provvedimenti autonomi del giudice delegato.

  • art. 26 l. fall.

    È il rimedio da esperire avverso i provvedimenti del giudice delegato; non può essere sostituito dalle osservazioni al rendiconto.

  • art. 39 l. fall.

    È evocato in relazione alla liquidazione finale del compenso del curatore, distinta dagli acconti provvisori.

  • art. 111-bis, comma 4, l. fall.

    È richiamato dai ricorrenti per negare la definitività del decreto di liquidazione dei difensori; la Corte non accoglie tale tesi.

  • art. 327 c.p.c.

    È indicato quale termine semestrale di decadenza per l’impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato non comunicati.

  • art. 156 c.p.c.

    È invocato per il principio di conservazione degli atti processuali, ma la Corte non lo ritiene idoneo a superare l’inammissibilità delle censure.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di alcuni motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale di alcuni motivi di ricorso per nullità o motivazione apparente/carenza di motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e critici; la riproposizione delle sole tesi già svolte integra un "non motivo" inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa lesione del diritto di difesa, ma non conduce ad un diverso esito.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti e in relazione al vizio di motivazione; la Corte nega che vi sia omissione di ratio decidendi.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata perché non emerge mala fede o colpa grave nel proporre il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le doglianze già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessaria una critica puntuale e autonoma delle ragioni poste a fondamento della decisione; la mera contrapposizione tra tesi difensive e motivazione di merito integra un "non motivo".
  • Le osservazioni al rendiconto fallimentare non sono la sede per contestare provvedimenti autonomi del giudice delegato, per i quali l’ordinamento prevede un diverso rimedio impugnatorio.
  • I decreti di liquidazione di acconti sul compenso del curatore hanno natura provvisoria e discrezionale e non sono suscettibili di autonoma censura in sede di approvazione del rendiconto, essendo destinati a essere superati dalla liquidazione finale.
  • La mancata specifica impugnazione di una autonoma ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la decisione rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede la prova di mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente l’infondatezza, anche evidente, della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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