Cassazione Penale, Ordinanza n. 25236/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la condanna già pronunciata nei precedenti gradi. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione, deducendo: 1) errata valutazione delle risultanze probatorie, soprattutto con riferimento alle dichiarazioni dei pubblici ufficiali che lo avevano controllato mentre conduceva un motociclo con targa proveniente da delitto, senza che egli avesse fornito spiegazioni sulla provenienza del mezzo; 2) insussistenza dell'elemento psicologico del reato; 3) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui il dolo della ricettazione può essere provato anche indirettamente, in particolare attraverso l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulle attenuanti generiche e sulla pena, osservando che il giudice di merito aveva indicato elementi ostativi specifici, come i precedenti penali e le modalità concrete della condotta, e che la quantificazione della pena era sorretta da motivazione non arbitraria né illogica.
Norme richiamate
Per la ricettazione la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche in via indiretta, in particolare dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.
Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi a sostegno della concessione; il diniego è legittimo se motivato da precedenti penali e modalità del fatto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non è consentita in cassazione una nuova valutazione del merito o delle prove, quando la censura mira solo a ottenere una rilettura delle emergenze processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto la veste del vizio di motivazione o dell'errore nella valutazione delle prove, mirano in realtà a ottenere una nuova lettura del compendio istruttorio e una rivalutazione del merito.
- Nella ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita della cosa può essere desunta da elementi indiziari, compresa la mancata o non credibile spiegazione della provenienza del bene da parte dell'agente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica elementi concreti ostativi; esse non costituiscono un beneficio dovuto in assenza di dati negativi.
- Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili in cassazione quando investono scelte discrezionali del giudice di merito sorrette da motivazione non illogica o arbitraria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →