Cassazione Civile, Sentenza n. 17325/2020 del 19/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sul regime fiscale delle somme corrisposte da ENEL alla cessazione del rapporto di lavoro per dirigenti: il ricorrente chiedeva la restituzione delle ritenute operate dall'ENEL ritenute eccedenti, sostenendo che una parte delle somme liquidate (collegate al Fondo di Previdenza Integrativa Aziendale - PIA - regolato dall'accordo 16/4/1986) dovesse essere qualificata come "rendimento netto" derivante da investimenti sul mercato e quindi assoggettata all'aliquota agevolata del 12,50%, mentre la restante parte sarebbe soggetta a tassazione separata.
La decisione
Il ricorso per cassazione proposto da Fosci è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'oggetto del giudizio di rinvio fosse limitato alla verifica, indicata dall'ordinanza n.4880/12, se il patrimonio accantonato nel fondo PIA fosse stato effettivamente impiegato sul mercato e, in caso affermativo, la misura del rendimento netto. La CTR, nel nuovo giudizio, ha correttamente constatato che dalle risultanze non era possibile desumere l'impiego sul mercato né la misura del rendimento; perciò i motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili o infondati. La Corte ha inoltre ritenuto che i poteri istruttori del giudice tributario (art.7 d.lgs.546/1992) non possano essere usati per rimuovere l'onere probatorio del contribuente. Spese compensate; disposta la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello già versato (cosiddetto "doppio contributo").
Norme richiamate
Ordinanza Cassazione n.4880/2012
Ha circoscritto l'oggetto del rinvio: il giudice di rinvio doveva verificare soltanto se il fondo PIA avesse impiegato gli accantonamenti sul mercato e, in caso positivo, individuare la parte riconducibile al "rendimento netto" soggetta all'aliquota del 12,50%.
Sentenza SS.UU. n.13642/2011
Define il "rendimento netto" come il rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato dal Fondo e individua la parte delle somme che beneficia della più favorevole aliquota del 12,50%.
Norma di riferimento per il regime impositivo delle somme percepite dagli iscritti a forme di previdenza complementare maturate fino al 31.12.2000; applicazione della disciplina sulla tassazione del rendimento netto.
Attribuisce al giudice tributario poteri istruttori integrativi ma va interpretato alla luce del principio di terzietà: tali poteri non autorizzano il giudice a sopperire all'onere probatorio delle parti e possono essere esercitati solo in presenza di obiettiva incertezza.
Art. 111 Cost.
Principio costituzionale che limita la funzione istruttoria del giudice; conferma che il giudice non può sostituirsi alle parti nell'onere della prova.
D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater e comma 1-bis
Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato (conseguenza pratica: contributo "doppio").
Giurisprudenza della Cassazione (ex multis: Cass. n.24525/2016; n.2600/2016; n.27610/2018; n.23870/2019; n.5666/2020)
Principi consolidati secondo cui il rendimento netto rilevante ai fini dell'aliquota agevolata non coincide con la redditività dell'intero patrimonio dell'ente (calcolata con criteri attuariali) e che l'impiego "sul mercato" può riguardare anche investimenti non necessariamente esclusivamente finanziari (es. immobiliare); sono esclusi i rendimenti determinati tramite riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio è vincolato ai limiti e all'oggetto fissati dalla sentenza di cassazione: non può ampliare la cognizione oltre quanto indicato dalla Corte di legittimità.
- La parte che invoca l'aliquota agevolata del 12,50% deve provare che la porzione contestata derivi dal "rendimento netto" imputabile a effettivi investimenti del fondo sul mercato; l'onere probatorio grava sul contribuente.
- I rendimenti calcolati tramite riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali (es. rendimenti di polizza) non rientrano nella nozione di "rendimento netto" soggetto all'aliquota agevolata.
- I poteri istruttori del giudice tributario ex art.7 d.lgs.546/1992 sono integrativi e non possono servire a sopperire alle carenze probatorie delle parti; vanno esercitati solo in presenza di obiettiva incertezza.
- In controversie con evoluzione giurisprudenziale prolungata e non univoca, le spese processuali possono essere compensate; può altresì trovare applicazione la disciplina sul contributo unificato doppio.
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