Cassazione Civile, Sentenza n. 17288/2020 del 19/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla determinazione del confine fra fondi: Monaco aveva citato in giudizio Antonio Mastromarino (padre del ricorrente) per far accertare l'incertezza del confine. In primo grado il giudice ha accolto la domanda di accertamento dei confini proposta da Monaco e ha respinto la domanda di usucapione del Mastromarino. L'appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Lecce (sez. dist. di Taranto) sia per mancata indicazione delle parti della sentenza da modificare ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., perché l'appello non aveva ragionevole probabilità di essere accolto. Il ricorrente in Cassazione ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello con sette motivi attinenti all'omessa valutazione di eccezioni processuali e di prove, alla disciplina della regolazione dei confini e all'omessa accoglienza della domanda di usucapione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'ordinanza impugnata era retto da due ragioni autonome e sufficienti (inammissibilità per art. 342 c.p.c. e inammissibilità per art. 348-bis c.p.c.), di cui il ricorrente aveva censurato solo la seconda. La Corte richiama il principio secondo cui, se la decisione è sorretta da più argomentazioni autonome, il ricorso in cassazione deve impugnare tutte le ragioni decisive altrimenti lannullamento non inciderebbe sulle motivazioni non contestate. Per tale motivo il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese di lite (e liquidati importi). Inoltre è stata rilevata l'applicabilità dell'obbligo di versamento di eventuale contributo unificato integrativo ai sensi dell'art. 13 d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
art. 342 cod. proc. civ.
Richiede che l'appellante individui le parti della decisione di primo grado di cui chiede la modifica; la Corte territoriale ha dichiarato lappello inammissibile per mancata individuazione e tale motivazione, non impugnata in Cassazione, rende definitivo il provvedimento.
art. 348-bis cod. proc. civ.
Prevede la declaratoria di inammissibilità dellappello quando manca una ragionevole probabilità di accoglimento; la corte ha applicato questa causa di inammissibilità ritenendo esaurienti le argomentazioni del primo giudice.
art. 166 cod. proc. civ.
Norma sultempi e modalità di proposizione delle eccezioni; nel ricorso si lamentava che la Corte d'appello non avrebbe considerato la decadenza delle eccezioni per tardiva costituzione del convenuto in primo grado.
art. 167, comma 2, cod. proc. civ.
Riguarda le eccezioni riconducibili al rito e agli atti: il ricorrente deduceva che tali eccezioni non erano state debitamente valutate in appello.
art. 171, comma 2, cod. proc. civ.
Attinente allattività istruttoria del giudice; il ricorrente sosteneva omissioni nella valutazione delle prove.
art. 950 cod. civ.
Norma sullazione di regolamento dei confini (actio finium regundorum); il ricorrente contesta lammissibilità dellazione sostenendo che il confine non era incerto e che pertanto la domanda era inammissibile.
art. 948 cod. civ.
Regole sulla prova della proprietà e delluso dei fondi confinanti, richiamata nelle censure riguardanti la titolarità e l'uso della striscia di terreno.
art. 922, 939, 817 cod. civ. e art. 100 cod. proc. civ.
Richiamate a supporto delle censure sul possesso, sulla comunione delluso della strada e sulle eccezioni procedurali; il ricorrente riteneva che la corte non avesse valutato correttamente tali profili.
art. 115 e 116 cod. proc. civ.
Disposizioni sulla valutazione dei fatti non contestati e sulla prova: il ricorrente lamentava la mancata valutazione di fatti e prove ritenuti non contestati.
art. 112 cod. proc. civ.
Principio della decisione nel merito; menzionata rispetto alla censura per il rigetto della domanda di usucapione.
art. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ.
Norme sulle spese di lite e sulla loro liquidazione: il ricorrente censurava la condanna alle spese disposta dalla Corte territoriale.
art. 13 d.p.r. 115/2002
Disciplina il contributo unificato: la Corte ha dato atto delleventuale obbligo di versamento integrativo da parte del ricorrente.
Principio giurisprudenziale sulle decisioni fondate su plurime ragioni autonome (Cass. Sez. Un. e altre)
La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, quando la decisione impugnata poggia su più motivazioni autonome ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso in Cassazione deve censurare tutte le motivazioni decisive; la mancata impugnazione di una motivazione autonoma rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
Massime di principio
- Se la decisione impugnata è sorretta da più motivazioni autonome, il ricorso in Cassazione deve censurare ciascuna di esse: laccoglimento parziale del ricorso non può travolgere le motivazioni non impugnate.
- Ai sensi dellart. 342 c.p.c. lappello deve indicare chiaramente le parti della sentenza che si vogliono modificare; il mancato rispetto di questo requisito può determinare linammissibilità dellappello.
- Lart. 348-bis c.p.c. consente alla Corte territoriale di dichiarare linammissibilità dellappello qualora non sussista una ragionevole probabilità di accoglimento: in appello taluni profili di merito possono essere giudicati manifestamente infondati e trattati con rito sommario.
- In cause di regolamento dei confini lammissibilità dellactio finium regundorum dipende dalla effettiva incertezza del confine; lassegnamento di usucapione richiede specifiche risultanze probatorie e motivazioni nel merito.
- La mancata valutazione o lacune istruttorie devono essere denunciate tempestivamente e in modo specifico nei gradi di impugnazione successivi per poter essere esaminate in Cassazione.
- Chi impugna deve considerare le possibili conseguenze di pluralità di motivazioni nella decisione sfavorevole: se non vengono censurate tutte, la decisione può rimanere definitiva e comportare condanna alle spese.
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