Cassazione Civile, Sentenza n. 17297/2020 del 19/08/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla proprietà pro quota di una particella catastale (foglio 26, particella 882, già 309) del condominio "Le Betulle" a Chivasso. I condomini attori avevano chiesto il riconoscimento della proprietà della particella; la Coopcasa e la Dansero risultavano parti convenute. Dansero aveva acquistato la particella con atto notarile del 14/11/2003 (rogato dal notaio Forni). Nappa, socio assembleato nel 1990, deduceva che le assegnazioni condominiali e il regolamento avevano trasferito ai soci la proprietà pro quota dei terreni (inclusa la futura particella 882), rendendo inopponibile la vendita del 2003. In primo grado la domanda dei condomini era stata respinta; la Corte d'appello, limitatamente all'impugnazione proposta dal Nappa, aveva riformato il primo giudice dichiarando l'inopponibilità della vendita a Nappa e riconoscendo la sua proprietà pro quota, respingendo invece le domande di Dansero verso Coopcasa e Forni. In cassazione Dansero ha dedotto, tra altri motivi, la nullità della sentenza di Appello per violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. (mancata notificazione dell'appello a tutte le parti originarie, ossia agli altri condomini) e altri vizi di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto pregiudiziale e fondato il quarto motivo del ricorso (violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c.): l'omessa notificazione dell'atto di appello a tutti i condomini originariamente parte in primo grado ha determinato la nullità della sentenza di appello per difetto di contraddittorio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera necessario l'integrazione del contraddittorio quando i singoli condomini intervengono nella tutela delle parti comuni. Per il carattere pregiudiziale del motivo accolto, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa per nuovo giudizio anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base giuridica per il motivo di cassazione (nullità per violazione di norme sul contraddittorio e sulla regolarità del procedimento).
Disciplina dell'integrazione del contraddittorio: l'omessa partecipazione di parti necessarie (qui i condomini originari) determina nullità della decisione per difetto di litisconsorzio necessario, rilevabile in cassazione.
Richiamato nel motivo come norma violata con riferimento alla corretta notificazione e svolgimento del procedimento (la doglianza è formulata come violazione delle norme procedurali che incidono sul contraddittorio).
Norma procedurale relativa alla memoria depositata in cassazione (menzionata nel procedimento dalle parti).
Cass. 28 marzo 2019, n. 8695
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'omessa notificazione dell'atto di appello al condomino intervenuto nel giudizio di primo grado determina la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, rilevabile d'ufficio.
Cass. Sez. Un., 13 novembre 2013, n. 25454
Orientamento secondo cui le azioni a tutela della cosa comune possono essere promosse anche da uno solo dei comproprietari; la Corte lo menziona per differenziare i casi, rilevando che quando più condomini hanno agito originariamente si configura un litisconsorzio necessario.
Cass. 28 settembre 2018, n. 23634
Principio per cui l'eccezione di difetto di contraddittorio può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità se l'esistenza del litisconsorzio risulta dagli atti e la parte che la deduce indica nominativamente le persone da chiamare e prova la loro esistenza e i presupposti.
Massime di principio
- Se in primo grado una pluralità di condomini ha agito per la tutela di parti comuni, l'appello che incide sulla decisione deve essere notificato e rivolto a tutte le parti originarie: l'omessa notificazione può determinare la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio (art. 331 c.p.c.).
- L'omissione del contraddittorio rispetto a parti necessarie è rilevabile anche d'ufficio in Cassazione; la parte che ne deduca il vizio in sede di legittimità deve, comunque, comprovare l'esistenza del litisconsorzio e indicare i soggetti mancanti quando richiesto dalla giurisprudenza.
- La possibilità che una singola azione di rivendica sia proposta da un solo comproprietario esiste (Sez. Un. 2013), ma ciò non esclude che, se più condomini hanno partecipato originariamente al processo, si determini un litisconsorzio necessario che rende indispensabile la partecipazione di tutti nelle fasi successive.
- In controversie su trasferimenti immobiliari successivi ad assegnazioni e regolamenti condominiali, va valutato se la cooperativa abbia già trasferito ai soci la proprietà pro quota degli appezzamenti: in tal caso una vendita successiva può risultare inopponibile ai soci; tuttavia tale valutazione va svolta con contraddittorio pieno e non può prevalere se l'appello è affetto da nullità per difetto di notifica.
- Nel proporre domande di responsabilità contrattuale o restituzione di somme in contesti condominiali, è necessario specificare la caratura millesimale dei singoli condomini interessati, poiché la responsabilità può gravare solo sulla quota di competenza.
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