Cassazione Civile, Sentenza n. 17298/2020 del 19/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato la loro carenza di legittimazione attiva e rigettato la domanda volta a ottenere il trasferimento in loro favore dell'appartamento di Prato (derivante da un presunto negozio fiduciario/interposizione fittizia del 6 dicembre 1995). Sostenevano che l'intestazione a Sara fosse fittizia e che, per effetto della fiducia/istruzione negoziale, la proprietà fosse già in capo a loro; chiedevano pertanto il riconoscimento della loro proprietà o, alternativamente, la pronuncia costitutiva del trasferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (rigettati i motivi 1, 2 e 7; i restanti motivi dichiarati assorbiti). Ha confermato che il giudice di merito ha correttamente interpretato il contenuto del rogito e della scrittura privata ritenendo l'effetto traslativo effettivo a favore di Sara e, conseguentemente, la mancata legittimazione dei ricorrenti ad agire in proprio per ottenere il ritrasferimento. La Corte ha richiamato il principio per cui l'accertamento della volontà contrattuale è indagine di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non per violazione dei canoni legali di interpretazione. Ha inoltre osservato che, ove fosse necessario il rientro del bene nella disponibilità dei ricorrenti, ciò richiederebbe un distinto atto pubblico o una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., con la documentazione necessaria. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi, + 15% spese forfettarie, € 200,00 esborsi e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla L. n.228/2012).
Norme richiamate
art. 281-sexies cod. proc. civ.
Riferimento procedurale: la sentenza d'appello è stata pronunciata ai sensi di tale disposizione (disciplina della decisione in materia di consulenza tecnica o valutazioni similari in appello).
art. 2932 cod. civ.
La Corte ha richiamato che il rientro del bene nella disponibilità degli originari intestatari richiederebbe un atto pubblico o una sentenza costitutiva ai sensi di questa norma, ossia formalità necessarie per l'effetto traslativo reale.
art. 1362 cod. civ.
Richiamato in tema di regole legali di interpretazione del contratto: la valutazione della volontà delle parti è indagine di fatto rimessa al giudice del merito.
art. 1363 cod. civ.
Collegata alle regole di interpretazione contrattuale; la Cassazione ha richiesto che eventuali violazioni a tali canoni siano specificamente dedotte per poter essere sindacate in sede di legittimità.
art. 1414 cod. civ.
Norma sulla forma degli atti: richiamata nel contesto della interpretazione e della rilevanza della forma degli atti negoziali; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno dimostrato una violazione dei canoni formali tale da inficiare la decisione di merito.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 30
La Corte ha ritenuto irrilevanti le censure relative all'applicabilità di tale norma urbanistica/edilizia, sia perché la domanda verteva sulla possibile sentenza costitutiva sia perché mancavano certificazioni urbanistiche e altre attestazioni tecniche necessarie.
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3 e 5)
Fondamento delle censure in cassazione (violazione di norme o omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha rigettato i motivi per mancanza di specificità o perché le critiche non superano il sindacato di legittimità.
art. 378 cod. proc. civ.
Riferimento alla memoria depositata dai ricorrenti in sede di cassazione (parte del rito procedurale).
art. 1101 cod. civ.
Richiamato nel motivo relativo alla presunta titolarità per quote dell'immobile; la Corte ha ritenuto la censura assorbita dalla valutazione sulla carenza di legittimazione attiva e dalla lettura del negozio.
art. 101 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al rilievo officioso del difetto di produzione dei documenti urbanistici: la questione è stata ritenuta assorbita dalla mancanza di legittimazione degli attori.
art. 92 cod. proc. civ.
Norma sulla liquidazione e distribuzione delle spese processuali: la Corte distrettuale ha valutato l'esito complessivo del giudizio per decidere sull'addebito delle spese e la Cassazione ha reputato fondata la scelta del giudice di merito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Riferimento alle disposizioni sui presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti (regime sanzionatorio/cautelare economico in sede di cassazione).
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Modifica normativa richiamata per il regime di cui all'art. 13 del d.P.R. n.115/2002; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- La qualificazione della natura reale o fittizia di un trasferimento immobiliare è questione di fatto: il giudice di merito valuta la volontà delle parti e la Cassazione sindaca solo la corretta applicazione delle regole legali di interpretazione contrattuale (artt. 1362 e ss.).
- Se l'atto formale (rogito notarile) e la scrittura privata coeva danno conto di un trasferimento con effetti reali, ottenere il reintegro della proprietà richiede un atto pubblico o una pronuncia costitutiva con le conseguenti formalità (art. 2932 c.c.).
- La legittimazione ad agire è fondamentale: chi agisce jure proprio (anziché nella qualità corretta, es. jure hereditatis) può essere dichiarato privo di legittimazione e perdere la causa indipendentemente dalla fondatezza di alcune argomentazioni sostanziali.
- Le doglianze generiche o che non indicano specificamente le norme di interpretazione contrattuale invocate non sono idonee a sovvertire la valutazione di merito in Cassazione; occorre motivazione precisa su come il giudice del merito abbia violato i canoni legali.
- Questioni tecniche/urbanistiche (es. conformità edilizia) possono essere rilevanti ma non necessariamente decisive se la controversia principale richiede previamente l'accertamento del titolo di proprietà e se mancano le certificazioni/documenti richiesti.
- In caso di soccombenza in Cassazione i ricorrenti possono essere condannati alle spese di legittimità, con applicazione delle norme sulla liquidazione e, se ricorrono i presupposti, richieste di versamento ai sensi di specifiche disposizioni (es. d.P.R. 115/2002 come modificato).
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