Cassazione Civile, Ordinanza n. 36388/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., ritenendo carente l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune e ha dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'associazione regionale allevatori nei confronti di un comune per un importo di euro 51.626, oltre accessori, che secondo la ricorrente derivava dallo svolgimento di attività di pubblico interesse in attuazione di direttive comunitarie per il patrimonio zootecnico. Il comune propose opposizione al decreto ingiuntivo; il tribunale rigettò l'opposizione. In appello il comune dedusse, tra l'altro, la prescrizione del credito; l'associazione resistette e propose appello incidentale sul calcolo degli interessi. La corte d'appello accolse il gravame del comune e revocò il decreto ingiuntivo. In cassazione il fallimento dell'associazione propose ricorso con due motivi, ma il contenuto specifico dei motivi non è riportato nel testo della decisione. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato d'ufficio che il ricorso era privo di un'adeguata esposizione dei fatti di causa, perché dal solo ricorso non era possibile comprendere i fatti costitutivi della pretesa monitoria, le eccezioni dell'opponente, i motivi di appello e il contenuto della sentenza impugnata; la memoria non poteva sanare tale vizio.
Norme richiamate
carente esposizione dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma intelligibile dei fatti di causa; se dal ricorso non è possibile ricostruire la vicenda sostanziale e processuale, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato ai soli fini della liquidazione delle spese di lite secondo i parametri forensi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa è un requisito essenziale: deve consentire alla Corte di comprendere, senza ricorrere ad atti esterni, la pretesa fatta valere, le difese avversarie, l'andamento dei gradi di merito e il contenuto della decisione impugnata.
- La mancanza di una sufficiente narrazione della vicenda processuale e sostanziale comporta inammissibilità del ricorso, anche quando i motivi siano formalmente articolati.
- I vizi strutturali del ricorso per cassazione non possono essere sanati con la memoria, che ha funzione solo illustrativa e chiarificatrice rispetto a un ricorso già ammissibile.
- In caso di inammissibilità, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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