Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6852/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento n. prot. 574/2025 che respinge la domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro stagionale, adottato dall'Ambasciata d'Italia – Consolato di Casablanca il 23.01.2025 e notificato il 03.02.2025, di tutti gli atti presupposti, consequenziali ancorché incogniti ed in particolare della revoca del nulla osta al lavoro P-FG/L/Q/2023 110805 ivi richiamata per relationem – contenuto e data di adozione ignoti al ricorrente per non essergli stata notificata.

Giustizia amministrativa202508110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro stagionale adottato dal Consolato d’Italia a Casablanca e revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Foggia

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari, il diniego di rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro stagionale adottato dall’Ambasciata d’Italia - Consolato di Casablanca, nonché la revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessa dalla Prefettura di Foggia e richiamata per relationem nel diniego consolare. Alla camera di consiglio il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale. La questione decisa riguarda esclusivamente il riparto della competenza territoriale tra il TAR Lazio e il TAR Puglia, sede di Bari, in presenza di provvedimenti adottati da autorità diverse ma inseriti in una procedura unitaria finalizzata al rilascio del titolo richiesto dallo straniero.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Puglia, sede di Bari, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la revoca del nulla osta al lavoro, adottata dalla Prefettura di Foggia, sia l’atto principale e autonomamente lesivo, dal quale deriva l’interesse a ricorrere, mentre il diniego del visto costituisce atto connesso per accessorietà, adottato dal Consolato. L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. è stato interpretato come riferito alla connessione tra un atto presupposto non immediatamente lesivo e un atto consequenziale lesivo, non a ogni ipotesi di connessione tra provvedimenti. Poiché la revoca del nulla osta era autonomamente e immediatamente lesiva, la competenza del TAR Puglia sulla domanda principale attrae quella relativa al diniego del visto. Tale concentrazione è giustificata dal principio del simultaneus processus, dall’effettività della tutela giurisdizionale e dalla ragionevole durata del processo, oltre che dalla possibilità di cumulo delle domande connesse. Non è stata esaminata la domanda cautelare; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale è inderogabile; la disposizione è richiamata quale principio generale, nonostante il codice non disciplini espressamente il mutamento della competenza per ragioni di connessione.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    La norma riguarda l’impugnazione cumulativa di un atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnabile; non si applica quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.

  • art. 32 c.p.a.

    Conferma la possibilità di cumulare domande connesse davanti allo stesso giudice.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali

    Consente il ricorso alla disciplina del codice di procedura civile in materia di connessione, nella misura compatibile.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo…

    La domanda accessoria può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale, favorendo la trattazione unitaria delle cause connesse.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale giustifica la concentrazione davanti a un unico giudice delle controversie connesse.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio della ragionevole durata del processo costituisce ulteriore fondamento della trattazione unitaria delle cause connesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La questione di possibile incompetenza territoriale è stata rilevata d’ufficio e sottoposta al contraddittorio delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. disciplina la connessione tra un atto presupposto non immediatamente lesivo e un atto consequenziale dal quale deriva l’interesse a ricorrere; non opera quando l’atto presupposto produce autonomamente e immediatamente effetti lesivi ed è quindi autonomamente impugnabile.
  • Quando più provvedimenti, adottati da autorità territorialmente diverse, fanno parte di una procedura sostanzialmente unitaria e uno di essi costituisce l’atto principale, autonomamente lesivo, la competenza territoriale relativa all’impugnazione dell’atto principale attrae quella relativa all’impugnazione dell’atto accessorio o consequenziale.
  • In presenza di una connessione qualificata tra causa principale e causa accessoria, il principio del simultaneus processus consente la concentrazione delle domande davanti a un unico giudice, anche quando i provvedimenti impugnati siano stati adottati da amministrazioni diverse, in funzione dell’effettività della tutela e della ragionevole durata del processo.
  • La domanda accessoria può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale, applicando, in quanto compatibili, i principi del codice di procedura civile richiamati dall’art. 39 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.