Cassazione Penale, Sentenza n. 34948/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto in privata dimora e indebito utilizzo di carte bancomat. La difesa ha articolato quattro motivi: (1) nullità della citazione in appello per vizi del procedimento notificatorio (presunta inesatta applicazione degli artt. 161 e 170 c.p.p. in caso di irreperibilità e notifica al difensore); (2) nullità della successiva notifica ai sensi dell'art.83 comma 14 D.L. 18/2020 (unica copia al difensore senza indicazione che fosse anche per l'imputato); (3) vizio di motivazione in merito alla valutazione probatoria dell'identificazione tramite immagini di videosorveglianza e compatibilità degli orari con le dichiarazioni della persona offesa; (4) omessa/insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili processuali: la notificazione presso il difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 c.p.p. integra, di regola, presunzione di conoscenza dell'atto e la relativa nullità è di carattere intermedio e doveva essere dedotta tempestivamente (art.180 e 182 c.p.p.); inoltre la notifica ai sensi dell'art.83 comma 14 D.L. 18/2020 eseguita in unica copia al difensore per l'avviso di differimento era conforme alla norma. Quanto ai motivi di merito, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito circa l'identificazione tramite immagini e la compatibilità temporale con i prelievi bancomat e ha confermato l'applicazione della recidiva in base alla concreta valutazione della pericolosità e degli antecedenti specifici. Conseguentemente è stata confermata la condanna pronunciata in grado di merito (pena: 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 412), ed è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.161 comma 4 cod. proc. pen.
Consente la consegna della notificazione al difensore quando la notifica al domicilio eletto risulti impossibile; la Corte ha ritenuto che tale consegna integri di norma l'idoneità a determinare la conoscenza dell'atto (nullità a regime intermedio), salvo deduzione tempestiva della nullità.
art.170 comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce che, se la notifica tramite servizio postale ritorna per irreperibilità, la notifica deve essere rinnovata nelle forme ordinarie; la difesa aveva invocato questa norma per sostenere l'insussistenza della notifica, ma la Corte ha ritenuto applicabile la regola secondo cui il tentativo postale seguito dalla consegna al difensore integra la situazione di impossibilità prevista dall'art.161.
i provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia
La Corte ha ritenuto legittima la trasmissione in unica copia al difensore dell'avviso di differimento prevista dalla norma emergenziale, senza che ciò configurasse una nullità insanabile della notificazione.
Fissa il termine pereccepibile entro il quale devono essere dedotte eccezioni di nullità relative a atti preliminari al dibattimento; la Corte ha ricordato che la mancata deduzione nel corso del giudizio di merito comporta il venir meno della possibilità di sollevare la nullità in Cassazione.
art.182 comma 2 cod. proc. pen.
Limita la deducibilità delle nullità e prevede termini per la loro eccezione; applicata dalla Corte per dichiarare tardive le eccezioni sollevate per la prima volta in sede di legittimità.
Prevede la sanatoria delle nullità relativa alle regole di forma; la Corte ha richiamato il principio secondo cui violazioni delle modalità esecutive delle notifiche possono essere sanate se l'atto è risultato comunque idoneo a determinare la conoscenza.
art.157 e art.159 cod. proc. pen.
Richiamati quale disciplina di tutela nel caso di mutamento del luogo dichiarato per caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha osservato che le norme vanno applicate se sussistono le condizioni di mutamento non comunicato del domicilio.
art.178 lett. c) e art.179 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla distinzione tra nullità di ordine generale assoluta e nullità a regime intermedio; la Corte ha classificato i vizi denunciati come nullità di regime intermedio.
Consente l'imposizione di una sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile per responsabilità del ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la sanzione prevista.
Massime di principio
- La notificazione della citazione presso il difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 c.p.p., anche se eseguita in forma non ortodossa rispetto alla notifica al domicilio eletto, integra di regola una presunzione di conoscenza dell'atto e determina una nullità a regime intermedio; pertanto la relativa eccezione deve essere sollevata tempestivamente nel corso del giudizio di merito, altrimenti si perde la possibilità di impugnarla in Cassazione.
- Il tentativo di notifica tramite servizio postale seguito dalla consegna al difensore può essere considerato, secondo la giurisprudenza di legittimità, idoneo a integrare la situazione di 'notificazione divenuta impossibile' prevista dall'art.161, evitando l'obbligo di rinnovare la notifica nelle forme ordinarie, salvo prova contraria di inidoneità concreta della conoscenza.
- Le disposizioni emergenziali che prevedono l'invio di avvisi o provvedimenti al difensore via PEC (es. art.83 comma 14 D.L. 18/2020) sono valide e legittime; la trasmissione in unica copia al difensore per avvisi di udienza non comporta, di per sé, una nullità insanabile nei confronti dell'imputato.
- In tema di valutazione probatoria, discrepanze apparenti tra orari ricostruiti da immagini/video e le dichiarazioni della persona offesa possono essere ritenute non ostative alla condanna se i giudici di merito forniscono una motivazione logica e plausibile (es. ricordo alterato dal tempo, abitudini di lavoro), e la Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione è congrua.
- Il riconoscimento della recidiva è valutazione di merito che richiede un giudizio concreto sulla maggiore pericolosità e omogeneità dei precedenti; la Cassazione sindaca tale valutazione solo per illogicità o carenza motivazionale manifesta.
- Le nullità relative alle modalità di esecuzione della notificazione possono essere sanate se non hanno impedito la conoscenza effettiva dell'atto; occorre distinguere tra nullità assolute (sanabili raramente) e nullità a regime intermedio suscettibili di perdere rilevanza per mancata deduzione.
- Proporre motivi di cassazione già esaminati e adeguatamente motivati in sede di merito, senza indicare vizi logici gravi o violazioni di diritto, rende il ricorso inammissibile e può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
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