Cassazione Penale, Ordinanza n. 34279/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso dell’imputato contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. su istanza di concordato, all’udienza del 13 gennaio 2026. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato che il calcolo della pena fosse errato e in parte difforme dall’accordo raggiunto dalle parti. Con il secondo ha sostenuto che la pena complessiva superasse i limiti edittali stabiliti dagli artt. 81 e 628 c.p., contestando sia la pena base sia l’aumento per la continuazione, senza però precisare adeguatamente i parametri di riferimento. Il testo non specifica il fatto concreto sottostante né identifica con precisione il titolo di reato contestato oltre al richiamo all’art. 628 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che contro la sentenza di concordato in appello siano proponibili soltanto doglianze relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata; non sono invece consentite censure sui motivi d’impugnazione rinunciati. Il primo motivo, relativo alla pretesa difformità del calcolo della pena, è stato giudicato non consentito e comunque manifestamente infondato: dall’esame degli atti è risultato che la sentenza aveva recepito il calcolo sanzionatorio nei termini indicati dalle parti all’udienza del 13 gennaio 2026, senza travisamento della loro volontà. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico, poiché non individuava con precisione i parametri rispetto ai quali la pena sarebbe stata eccedente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende. La decisione risulta assunta il 16 settembre 2026.
Norme richiamate
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentre nessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti ai motivi rinunciati.
Nel ricorso contro la sentenza di concordato in appello sono proponibili le censure riguardanti la formazione della volontà dell’imputato, il consenso del Procuratore generale e l’eventuale difformità della decisione dalla richiesta; non sono ammesse doglianze relative ai motivi d’impugnazione rinunciati.
In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato in appello, con ordinanza emessa d'ufficio ed in assenza di contraddittorio.
Il ricorso contro la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. può essere dichiarato inammissibile de plano, con ordinanza d’ufficio e senza contraddittorio.
In conclusione, l’impugnazione è inammissibile (ex art. 606 co.3 cod. proc. pen.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
La Corte riconduce l’inammissibilità del ricorso alla previsione dell’art. 606, comma 3, c.p.p.; nel caso concreto l’inammissibilità consegue alla proposizione di censure non consentite o manifestamente infondate e generiche.
In conclusione, l’impugnazione è inammissibile (ex art. 606 co.3 cod. proc. pen.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in € 3.000.
Anche il secondo motivo di ricorso è destinato all’inammissibilità, per manifesta infondatezza dell’asserita esorbitanza della pena irrogata rispetto ai limiti edittali per il reato in contestazione.
La doglianza relativa ai limiti di pena, compresa quella riferita alla continuazione, deve indicare con sufficiente precisione i parametri che si assumono violati; in mancanza, può risultare generica oltre che manifestamente infondata.
Anche il secondo motivo di ricorso è destinato all’inammissibilità, per manifesta infondatezza dell’asserita esorbitanza della pena irrogata rispetto ai limiti edittali per il reato in contestazione.
La Corte ha respinto come manifestamente infondata e generica la contestazione dell’asserato superamento dei limiti edittali relativi al reato richiamato dal ricorrente, non essendo stati precisati i parametri di raffronto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello sono ammissibili le censure concernenti la formazione della volontà di aderire all’accordo, il consenso del Procuratore generale e la conformità della decisione al contenuto concordato; non sono invece proponibili doglianze relative ai motivi d’impugnazione rinunciati.
- La censura secondo cui la sentenza di concordato avrebbe recepito in modo difforme il calcolo della pena non è fondata quando l’esame degli atti dimostri che la decisione ha riprodotto i termini sanzionatori concordati dalle parti e che la loro volontà non è stata travisata.
- La contestazione del superamento dei limiti edittali è generica se non identifica con precisione i parametri di riferimento e non chiarisce a quali componenti del trattamento sanzionatorio si riferisca.
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