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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27684/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coppola, nella qualità di procuratore di Antonio Frattaruolo, era stato rinviato a giudizio per aver denunciato un sinistro mai avvenuto al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo (capo originario riferito all'art. 642 c.p.). In primo grado veniva condannato per il reato di falso (art. 481 c.p.) per avere attestato falsamente l'autenticità della firma di Frattaruolo sulla procura alle liti. In appello il ricorrente eccepiva violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per essere stato condannato per fatto diverso da quello contestato; la Corte d'appello rigettava l'appello ritenendo che la falsa certificazione fosse parte integrante dell'evento fraudolento originariamente contestato, dichiarava tuttavia l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nel corso del giudizio e confermava le statuizioni civili. In cassazione Coppola ha dedotto (1) violazione di legge per difetto di correlazione tra imputazione e condanna e (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione sulle deduzioni relative al dolo, sostenendo di aver autenticato la firma nella convinzione della sua genuinità e che, se creduto, ciò escluderebbe la consapevolezza della falsità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le valutazioni dei giudici di merito. Ha ritenuto legittima la ricostruzione giuridica operata (riqualificazione del fatto) in quanto la conduzione processuale e le ammissioni dell'imputato hanno consentito di difendersi sulla diversa prospettazione; ha altresì ritenuto integrati gli elementi del reato di falso (art. 481 c.p.), valorizzando il dolo anche nella forma del dolo eventuale, desunto da vari elementi indizianti (assenza di rapporto professionale con il presunto cliente, mancata conoscenza del sinistro, autenticazione in assenza del sottoscrittore). Di conseguenza il ricorso è stato respinto; restano ferme le statuizioni civili confermate in appello; la Corte d'appello aveva comunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, statuizione che non è stata censurata dalla Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Norma relativa alla denuncia mendace/induzione in errore ai fini assicurativi: nel processo è il capo originariamente contestato come contestazione di un sinistro fittizio finalizzato all'indennizzo.

  • art. 481 c.p.

    Falso ideologico in certificati: la falsa attestazione dell'autenticità di una sottoscrizione da parte di chi esercita un servizio di pubblica necessità (es. difensore che assume la responsabilità della provenienza della sottoscrizione depositando l'atto) integra il reato; il dolo, anche come dolo eventuale, è sufficiente.

  • art. 521 c.p.p.

    Consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione purché il fatto nella sua materialità e nel profilo soggettivo rimanga immutato e il diritto di difesa non venga pregiudicato.

  • art. 522 c.p.p.

    Relativo agli effetti della diversa qualificazione del fatto e alle garanzie difensive: se la diversa fattispecie comporta una violazione della possibilità di difesa dell'imputato, il giudice deve rimettere gli atti al pubblico ministero.

  • art. 48 c.p.

    Richiamato per distinguere la responsabilità dell'autore materiale (cliente) rispetto a quella di chi ha materialmente autenticato: la Corte segnala che la responsabilità del cliente potrebbe essere valutata separatamente ma non esclude la responsabilità dell'autenticante quando ricorrono gli elementi del reato.

Massime di principio

  • Il giudice può riqualificare il fatto rispetto all'imputazione originaria se la materialità e il profilo soggettivo del fatto restano essenzialmente gli stessi e l'imputato ha potuto esercitare pienamente la difesa; altrimenti deve rimettere gli atti al pubblico ministero.
  • La falsificazione o la falsa attestazione dell'autenticità di una firma apposta su procura alle liti può integrare il reato di falso ideologico (art. 481 c.p.), anche quando la firma non è stata apposta in presenza del difensore, purché quest'ultimo, con l'invio o il deposito dell'atto, si assuma la responsabilità della provenienza della sottoscrizione.
  • Il dolo richiesto per il reato di falso ideologico può consistere anche in dolo eventuale: la consapevolezza o l'adesione psicologica all'evento falsificante possono essere desunte da circostanze indiziarie (assenza di rapporto tra difensore e cliente, incongruenze sulla vicenda denunciata, mancata conoscenza del sinistro).
  • L'ammissione parziale o la dichiarazione dell'imputato nel corso del processo possono legittimare la precisazione o l'integrazione dell'accusa e la riqualificazione del fatto quando tali ammissioni rendono la diversa prospettazione prevedibile e controparte ha potuto difendersi.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce, in sede civile, la conferma delle statuizioni risarcitorie o il riconoscimento di obblighi di rifusione spese a favore della parte civile.

Testo integrale

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