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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19956/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

La vicenda trae origine da un incidente occorso durante una partita di tennis su un campo affidato alla custodia della società resistente: la giocatrice cadeva, sostenendo di essere inciampata in un dislivello della superficie del campo in corrispondenza di una crepa. In primo grado e in appello la domanda risarcitoria veniva rigettata, perché i giudici di merito ritenevano non adeguatamente provato il nesso causale tra l’uso del campo e il danno, ossia la concreta dinamica dell’evento e la sua riconducibilità alla cosa in custodia. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tredici motivi, deducendo principalmente: a) violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la domanda fosse stata proposta anche a titolo di responsabilità aquiliana e contrattuale, e che la Corte d’appello avesse errato nell’interpretazione della domanda; b) violazione delle norme processuali sulla motivazione e sulla prova, per asserita motivazione apparente, omessa indicazione dei mezzi probatori e mancata ammissione delle prove richieste; c) violazione dell’art. 2051 c.c. per pretesa inversione dell’onere della prova, confusione tra regime dell’art. 2043 e dell’art. 2051 c.c., e per avere la Corte attribuito rilievo decisivo alla condotta della danneggiata, trascurando la responsabilità del custode e il concorso colposo ex art. 1227 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili molti motivi per carente specificità e per difetto di assolvimento degli oneri di allegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c., oltre che per impropria richiesta di rivalutazione del merito; ha inoltre ritenuto infondati i motivi di asserita motivazione apparente, osservando che la Corte territoriale aveva espresso una ratio decidendi chiara e logicamente comprensibile: la mancanza di prova dell’effettivo nesso causale tra il campo da tennis e il danno lamentato. In particolare, la Cassazione ha precisato che la decisione di merito non si fondava su una inversione dell’onere probatorio, ma sulla mancata dimostrazione del fatto costitutivo del diritto risarcitorio, requisito che resta a carico dell’attore sia nell’ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. sia in quella ex art. 2051 c.c. Non è stata adottata statuizione sulle spese, perché la società intimata non ha svolto difese; è stata invece disposta la declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, nei limiti di quanto emerge dal testo.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia presuppone comunque la prova del nesso causale tra la cosa e il danno; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata un’inversione dell’onere della prova, perché mancava prima di tutto la dimostrazione del fatto costitutivo.

  • art. 2043 c.c.

    Anche nella responsabilità aquiliana grava sull’attore la prova del fatto costitutivo della pretesa, compreso il nesso causale tra condotta o situazione dannosa e pregiudizio.

  • art. 1227 c.c.

    La doglianza sul concorso colposo della danneggiata è ritenuta non decisiva, perché la Corte di merito aveva escluso a monte la prova del nesso causale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o omessa pronuncia non è accoglibile quando la decisione di rigetto si fonda sull’insussistenza del fatto costitutivo della domanda, e la parte non dimostra adeguatamente il contenuto delle proprie allegazioni e del devolutum.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio si risolvono in una critica di merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non può essere sovvertita in cassazione se la motivazione è logicamente comprensibile e non meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice di merito.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fondano le censure, impedendo il controllo della Corte sulle deduzioni svolte.

  • art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è possibile qualificare come violazione di legge ciò che è in realtà una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove; il vizio motivazionale deve rispettare i requisiti rigorosi del n. 5.

Massime di principio

  • Chi agisce per il risarcimento del danno deve provare il nesso causale tra la cosa, la condotta o la situazione dedotta in giudizio e il pregiudizio lamentato; senza questa prova la domanda è infondata, a prescindere dal titolo di responsabilità invocato.
  • Nella responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. il danneggiato non è esonerato dalla prova del fatto costitutivo del danno, in particolare della riconducibilità dell’evento alla cosa; solo dopo tale prova si pone il tema dell’eventuale prova liberatoria del custode.
  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione del materiale probatorio o alla ricostruzione dei fatti in una dedotta violazione di legge: la censura è ammissibile solo se investe l’erronea interpretazione della norma astratta o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata espone in modo intellegibile la ragione decisiva del rigetto, anche se la parte non la condivida.
  • Le doglianze che lamentano mancata ammissione o mancata considerazione di prove devono indicare specificamente gli atti e il contenuto dei mezzi istruttori asseritamente trascurati; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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