Cassazione Penale, Sentenza n. 30534/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la nomina di un commissario ad acta per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza n. 2018/3291, con la quale era stato accolto un suo reclamo e disapplicata la "circolare DAP del 2/10/2017 al punto 14.1" e gli ordini di servizio della Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto relativi alla consultazione di documentazione giudiziaria informatica. Il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendola generica. Con ricorso si denunciava violazione di legge (art. 666, comma 2 c.p.p. e art. 35-bis ord. pen.), sostenendo che la richiesta di nomina del commissario presuppone l'accertamento dell'inottemperanza in udienza e che il provvedimento deciso "de plano" doveva essere annullato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la procedura di ottemperanza prevista dall'art. 35-bis ord. pen. è un procedimento giurisdizionale che deve svolgersi in contraddittorio dinanzi al magistrato di sorveglianza e che, pertanto, la decisione emessa "de plano" senza udienza è nulla. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa è stata rinviata al magistrato di sorveglianza per un nuovo giudizio con instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Regola il procedimento di ottemperanza contro atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti; è un procedimento giurisdizionale da svolgersi in contraddittorio, in duplice grado, destinato a conformare l'operato dell'Amministrazione. Consente al giudice di dettare tempi e modalità di adempimento, dichiarare nulli atti amministrativi elusivi del giudicato e nominare, se necessario, un commissario ad acta con poteri sostitutivi sotto controllo giudiziario (comma 6).
art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come norma processuale pertinente; in combinato disposto con l'art. 35-bis sottolinea l'esigenza di procedere con le forme del contraddittorio e secondo le garanzie procedurali previste per l'accertamento dell'inottemperanza e per l'adozione di provvedimenti esecutivi.
D.L. n.146/2013, conv. con legge n.10/2014
Norma che ha introdotto l'art. 35-bis nell'ordinamento per colmare il deficit di tutela nei confronti di atti dell'Amministrazione penitenziaria, come motivazione sistematica all'istituto.
Sentenza Corte Costituzionale n.26/1999
Riferimento storico-giuridico che ha evidenziato il deficit di tutela nei confronti di atti dell'Amministrazione penitenziaria, da cui è nata la disciplina di tutela successiva (art. 35-bis).
Massime di principio
- La richiesta di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 35-bis deve essere decisa dopo udienza in contraddittorio; una decisione "de plano" è nulla.
- Il procedimento di ottemperanza è una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione: non possono essere introdotti nuovi profili di lesione e non può essere rimesso in discussione quanto già accertato a favore del detenuto.
- Prima di richiedere l'intervento sostitutivo (commissario ad acta) è necessario che la prescrizione giurisdizionale precedente sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi di impugnazione, salvo quanto previsto dalla legge per i vari gradi.
- Il magistrato, se accerta l'inottemperanza o atti elusivi dell'Amministrazione, può determinare tempi e modalità di esecuzione, dichiarare nulli gli atti amministrativi contrari al giudicato e nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi sotto il controllo del giudice.
- Una istanza considerata "generica" deve essere valutata con attenzione: se la richiesta è specificamente diretta all'ottemperanza di un provvedimento già reso, il rigetto per generica vaghezza può essere illegittimo se non preceduto da udienza e contraddittorio.
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