Cassazione Penale, Sentenza n. 19481/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Andrea Carli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 624 cod. pen. Il ricorso è stato proposto anche allo scopo di far entrare nel processo la remissione della querela effettuata dalla persona offesa, Lucia Martino, il 29/10/2025 e ritualmente accettata dall'imputato. La questione giuridica principale riguarda l'effetto estintivo della remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione e la possibilità per la Corte di cassazione di rilevarne gli effetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso finalizzato a introdurre la remissione della querela intervenuta in pendenza del termine per proporre ricorso e ha applicato i principi di diritto consolidati: la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, estingue il reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità purché il ricorso sia tempestivo. Non essendo emersa prova evidente dell'innocenza né l'incontrovertibile insussistenza dei fatti e risultando la remissione e l'accettazione regolarmente effettuate, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali (in mancanza di deroga pattizia, spese a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata al ricorrente; la sentenza impugnata lo aveva ritenuto responsabile di tale delitto, ma la declaratoria di estinzione per remissione di querela ha reso privo di effetto pratico il processo relativo a questo reato.
Stabilisce che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono a carico del querelato; la Corte ha applicato questa regola condannando l'imputato al pagamento delle spese nonostante l'annullamento per estinzione del reato.
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente)
Principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione anche se proposto solo per introdurre nel processo la remissione della querela ritualmente accettata intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, principio che prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevato dal giudice di legittimità purché il ricorso sia tempestivo.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione e se ritualmente accettata, estingue il reato e può essere fatta valere davanti alla Corte di cassazione.
- È ammesso proporre il ricorso per cassazione con l'unico scopo di far rilevare la remissione di querela intervenuta successivamente alla sentenza di merito, purché il ricorso sia tempestivo.
- La Corte di cassazione deve verificare la ritualità della remissione e della sua accettazione; in assenza di elementi che dimostrino l'innocenza palese o l'incontrovertibile insussistenza dei fatti, l'estinzione per remissione va comunque pronunciata.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali altre questioni di inammissibilità e comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio quando sussistano i presupposti.
- Le spese processuali, salvo diversa pattuizione tra le parti, restano a carico del querelato anche in caso di estinzione del reato per remissione della querela (applicazione dell'art. 340 c.p.p.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19638/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19647/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19375/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19376/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19377/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19383/2026 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →