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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10653/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di parziale revoca e/o riduzione del sequestro preventivo per equivalente nei confronti di Bernardini. Il ricorrente sosteneva che, per fatti sopravvenuti e provvedimenti intervenuti a carico di altri coimputati (in particolare la ripartizione dell'onere economico disposta dal G.I.P. di Milano a carico di Galli pari a euro 3.209.107,83, il patteggiamento e la confisca a carico di Schiavon, nonché il sequestro diretto su Conte per circa euro 650.000), l'importo oggi necessario a garantire la futura confisca sarebbe diminuito e pertanto il sequestro nei suoi confronti doveva essere ridotto di circa euro 400.000 o, in subordine, rilasciargli alcuni immobili indicati. Si evidenziava altresì che il sequestro nei suoi confronti era stato disposto in via sussidiaria e per equivalente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che le decisioni o proposte intervenute nel procedimento milanese (anche la proposta di riparto a carico di Galli) non incidono sul presente procedimento che mantiene come importo complessivo contestato per i capi A) e B) la somma di euro 6.332.075,32. È richiamato il principio della confisca per equivalente in regime di solidarietà tra concorrenti: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può colpire ciascun concorrente anche per l'intera entità del profitto accertato, fermo il limite che l'espropriazione non può duplicare o eccedere l'ammontare complessivo del profitto (tale verifica è rimessa alla fase esecutiva e alla decisione definitiva sulla confisca). Dunque non sussisteva motivo per ridurre il vincolo reale in capo a Bernardini. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 319 e 321 cod. pen.

    Indicano i reati di corruzione e altri delitti contestati, costituiscono l'oggetto delle imputazioni in relazione alle quali è stato disposto il sequestro per equivalente

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al patteggiamento che ha determinato la definizione della posizione di Schiavon e la conseguente confisca/decadimento di somme; il patteggiamento produce effetti sulla posizione del singolo ma non incide automaticamente sul sequestro cautelare disposto in altri procedimenti

  • Principio della confisca per equivalente e solidarietà tra concorrenti (giurisprudenza della Cassazione)

    Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256

    La confisca per equivalente in concorso implica che il profitto illecito possa essere imputato nella sua interezza a ciascun concorrente (principio solidaristico), perciò il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può colpire ciascun concorrente anche per l'intero importo accertato, fermo il divieto di duplicazione dell'espropriazione oltre l'ammontare complessivo del profitto; la verifica del rispetto di tale limite avviene nella fase esecutiva e con la pronuncia definitiva sulla confisca

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo per equivalente disposto in via sussidiaria nei confronti di un concorrente non viene automaticamente ridotto da provvedimenti intervenuti in procedimenti distinti a carico di altri imputati, salvo che non vi sia una statuizione definitiva e opponibile che ribalti l'entità del profitto complessivo in sede di confisca.
  • Il principio solidaristico consente che ciascun concorrente sia destinatario del sequestro per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può duplicare il valore complessivo: il corretto ammontare del vincolo va verificato e può essere rideterminato nella fase esecutiva o in sede di decisione definitiva sulla confisca.
  • Le proposte di riparto interno tra coimputati (anche se indicate in provvedimenti di altro giudice) sono, di regola, fatti interni ai concorrenti e non incidono automaticamente sulle misure cautelari reali in procedure diverse; per ottenere la riduzione del sequestro è necessario far valere e ottenere il riconoscimento definitivo, nel medesimo procedimento o nella fase esecutiva, dell'effettiva minore esposizione patrimoniale.
  • In presenza di sequestro per equivalente è strategico documentare tempestivamente e con provvedimenti definitivi ogni confisca o sequestro già eseguito a carico di altri concorrenti e chiedere la verifica del limite dell'ammontare complessivo in sede esecutiva o con istanze motivate al giudice che ha disposto il vincolo.

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