Cassazione Penale, Ordinanza n. 12927/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non si misurassero con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, essendo censure in fatto e reiterative di argomenti già vagliati. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisate ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il condannato aveva chiesto la liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen. per il periodo di detenzione dal 03/11/2016 al 03/05/2017. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza e il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva respinto il reclamo. Il diniego era fondato sulla ritenuta commissione, durante la carcerazione, di gravi condotte consistite in particolare nella partecipazione a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, condotta valutata come sintomo di una partecipazione solo formale al percorso rieducativo. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti motivi che la Corte qualifica come inammissibili perché meramente fattuali, non confrontati con la motivazione del provvedimento impugnato e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal tribunale di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354
La liberazione anticipata presuppone una positiva valutazione della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione; la commissione di gravi condotte durante la detenzione può escludere il beneficio.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla liberazione anticipata, il comportamento intramurario del detenuto assume rilievo decisivo: condotte gravi e incompatibili con il percorso trattamentale possono fondare il diniego del beneficio.
- Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza è inammissibile quando propone censure di merito o di fatto che non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre argomentazioni già esaminate e confutate dal giudice di sorveglianza, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della decisione.
- La partecipazione, anche valutata come sintomo di adesione solo formale al percorso rieducativo, può essere considerata indice negativo ai fini della concessione della liberazione anticipata.
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