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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37493/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, per fatti anteriori e prossimi al 18 luglio 2018, con conferma della condanna in appello. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto un unico motivo articolato in più censure: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione per l'appello, assumendo che l'imputato avesse eletto domicilio a Baronissi e che la sola cancellazione anagrafica non consentisse di prescindere da quel domicilio; (2) insussistenza del reato di cui all'art. 474 c.p. per trattarsi di falso grossolano non idoneo a trarre in inganno; (3) mancata derubricazione della ricettazione in incauto acquisto; (4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla notificazione del decreto di citazione in appello non integrasse una nullità assoluta, fosse comunque tardiva perché non dedotta all'udienza di appello dal difensore presente e risultasse peraltro eseguita secondo le modalità dell'art. 61, comma 4, c.p.p., dopo ricerche dell'imputato con esito negativo. Le ulteriori censure sono state giudicate manifestamente infondate perché reiteravano questioni già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito: la Corte territoriale aveva motivato in modo logico la configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p., escludendo che il falso grossolano facesse venir meno la tipicità, e aveva altresì ritenuto sussistente la ricettazione, con conseguente impossibilità di ricondurre il fatto all'art. 712 c.p.; infine, il diniego dell'art. 131-bis c.p. era sorretto da motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Sono i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 182 c.p.p.

    Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente; se non dedotte nel giudizio di appello non sono proponibili per la prima volta in cassazione.

  • art. 180 c.p.p.

    Le nullità a regime intermedio sono rilevabili entro i termini previsti dalla norma e, quindi, soggette a preclusione se non tempestivamente eccepite.

  • art. 61, comma 4, c.p.p.

    La notifica del decreto di citazione in appello è stata ritenuta correttamente eseguita secondo la disciplina delle notificazioni presso il domicilio eletto o comunque secondo le modalità previste dalla norma richiamata nel provvedimento.

  • art. 474 c.p.

    La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il delitto anche se la contraffazione è grossolana, perché il bene tutelato è la fede pubblica e il reato è di pericolo, non essendo necessario un effettivo inganno.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è configurabile quando l'elemento soggettivo emerge anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, indice di volontà di occultamento e acquisto in mala fede.

  • art. 712 c.p.

    La richiesta di derubricazione nell'incauto acquisto è incompatibile con la sussistenza della ricettazione accertata in fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logica.

Massime di principio

  • La dedotta nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, se non assoluta ma a regime intermedio, deve essere tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di merito; in mancanza, resta preclusa in cassazione.
  • La cancellazione anagrafica dell'imputato non rende di per sé invalida la notifica se le ricerche preventive hanno dato esito negativo e la notificazione è stata eseguita secondo la disciplina applicabile.
  • Il delitto di cui all'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e si configura come reato di pericolo: la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la punibilità, salvo che le modalità del caso escludano in radice la possibilità di inganno rilevante.
  • La ricettazione può essere provata anche attraverso indizi relativi alla condotta dell'agente, in particolare l'omessa o inveritiera indicazione della provenienza del bene, che può denotare consapevolezza della provenienza illecita.
  • La derubricazione da ricettazione a incauto acquisto non è consentita quando la motivazione di merito abbia logicamente accertato la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto è apprezzamento di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoRicettazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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