Cassazione Penale, Ordinanza n. 32316/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 6 febbraio 2026, che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso riproponeva motivi già dedotti in appello e formulava censure relative alla ricostruzione dei fatti, alla valutazione delle prove e all'apprezzamento della posizione di responsabilità, profili riservati al giudice di merito. Il ricorrente contestava inoltre la qualificazione giuridica del fatto e sosteneva la ricorrenza dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano motivato adeguatamente e logicamente la responsabilità e avevano escluso la lieve entità in considerazione del dato quantitativo e qualitativo della sostanza: oltre 50 grammi di cocaina con purezza dell'80%, quantità idonea alla predisposizione di 268 dosi e quindi destinata al frazionamento in numerose dosi da strada. Il secondo motivo è stato ritenuto una mera censura di merito non esaminabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché reiterativo dei motivi di appello e diretto, in parte, a ottenere una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata, inclusa l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità in ragione della quantità e dell'elevata purezza della cocaina. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi di lieve entità è stata esclusa dai giudici di merito, con motivazione ritenuta adeguata dalla Corte di cassazione, in considerazione del dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente, costituita da oltre 50 grammi di cocaina con purezza dell'80%, idonea alla predisposizione di 268 dosi.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle ammende
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure dirette a ottenere una nuova ricostruzione del fatto, una diversa valutazione delle prove o una rinnovata ponderazione dell'attendibilità degli elementi probatori, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da manifesta illogicità.
- Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente può risultare di per sé assorbente, quando evidenzi una significativa capacità di frazionamento e diffusione, senza necessità di ulteriori argomentazioni su altri elementi del fatto.
- Una motivazione fondata su corretti criteri di inferenza e su condivisibili massime di esperienza non è censurabile in cassazione mediante la prospettazione di una ricostruzione alternativa del fatto.
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