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Sentenza

Sentenza n. 2656/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accertato l’inottemperanza del Ministero a una sentenza della Corte d’appello del lavoro, ma aveva compensato le spese del giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio di primo grado era stato promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza della Corte d’appello civile che aveva imposto al Ministero la ricostruzione della carriera del docente, considerando anche i periodi di lavoro a tempo determinato anteriori all’immissione in ruolo, l’attribuzione della conseguente classe stipendiale e il pagamento degli emolumenti maturati. Il TAR aveva accertato l’inottemperanza, ordinato al Ministero di adempiere entro trenta giorni e nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, ma aveva compensato integralmente le spese in ragione della serialità del contenzioso. L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese, deducendo la violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché degli artt. 24 e 111 Cost.

La decisione

L’appello è stato accolto limitatamente alla statuizione sulle spese. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il giudice dispone di un’ampia discrezionalità nel compensare, integralmente o parzialmente, le spese per ragioni giustificative connesse alla particolarità, novità o complessità della controversia; tale discrezionalità è tuttavia sindacabile quando la decisione sia illogica o errata rispetto alla regola generale della soccombenza e alle circostanze concrete. La serialità del contenzioso non costituisce, di per sé, una ragione eccezionale idonea a giustificare la compensazione delle spese, potendo invece rilevare come indice di minore impegno difensivo ai fini della riduzione dell’importo liquidato secondo i parametri forensi. Poiché il docente era risultato vittorioso nel giudizio di ottemperanza, il Ministero è stato condannato alle spese del primo grado, liquidate in euro 800,00, e del grado di appello, liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, mediante il quale è stata chiesta l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario del lavoro.

  • art. 91 c.p.c.

    Esprime la regola generale della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza; la serialità della controversia, da sola, non integra una ragione eccezionale sufficiente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022

    I parametri forensi devono essere applicati in modo proporzionato all’importanza dell’opera e all’impegno professionale richiesto; la serialità può giustificare una riduzione del compenso, non l’azzeramento delle spese a carico della parte vittoriosa.

  • art. 2, comma 1, d.m. n. 55/2014

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    La liquidazione deve mantenere un rapporto proporzionato tra prestazione professionale, importanza e complessità della controversia.

Massime di principio

  • La regola generale secondo cui le spese seguono la soccombenza può essere derogata dal giudice solo in presenza di ragioni giustificative riconducibili ai presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza; la relativa valutazione discrezionale è sindacabile in appello quando risulti illogica o errata.
  • La serialità del contenzioso, considerata isolatamente, non costituisce una ragione eccezionale sufficiente per compensare integralmente le spese in favore della parte vittoriosa.
  • La serialità delle controversie può essere valorizzata come indice di minore impegno difensivo ai fini della riduzione dell’importo delle spese liquidate secondo i parametri forensi, purché sia comunque riconosciuto alla parte vittoriosa il rimborso delle spese a carico della parte soccombente.
  • La liquidazione delle spese deve essere proporzionata all’importanza, alla complessità e all’attività processuale effettivamente svolta; l’assenza di attività istruttoria, il valore esiguo della controversia e la trattazione in un’unica camera di consiglio possono giustificare una liquidazione contenuta, ma non la compensazione automatica fondata sulla sola serialità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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