Cassazione Penale, Sentenza n. 28309/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (03-04 novembre 2022) per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. Il ricorrente censura la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non ha considerato adeguatamente la documentazione difensiva e le letture alternative delle intercettazioni: a) la dazione di denaro da parte del Cerullo sarebbe riconducibile a estorsioni subite e non a contributi concordati col clan; b) il Tribunale non avrebbe valutato l'irrilevanza o l'inattendibilità delle dichiarazioni di testimoni (Antonio Favarolo, condannato per fatti a lui collegati) e del collaboratore Vincenzo D'Angelo, ritenute prive di riscontro e contraddittorie; c) vi sarebbero precedenti decisioni del Tribunale del riesame, in altra composizione, favorevoli ad altri indagati (soci della I.F.A. srl) che impongono una diversa lettura delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame sufficiente, congrua e logica: le intercettazioni e le ammissioni del collaboratore D'Angelo, considerate unitamente, costituiscono gravi indizi di partecipazione stabile al clan dei Casalesi (art. 416-bis). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la sindacabilità in cassazione delle valutazioni probatorie e ha sottolineato che non è consentito sovrapporre una rivalutazione delle prove; ha inoltre osservato che il ricorrente non ha dimostrato l'incidenza probatoria dell'eventuale esclusione di singoli elementi (cd. prova di resistenza). Conseguentemente il provvedimento impugnato è confermato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; è disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p. e non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Norma che incrimina la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa la stabile partecipazione del Cerullo al sodalizio (contributi economici, ruolo operativo e rapporto di fiducia con i vertici del clan).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di cassazione impugnabili: il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha valutato tali censure nei limiti consentiti, escludendo una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie.
art. 94, comma 1‑ter disposizioni attuative c.p.p.
Norma procedurale che impone la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione che non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso misure cautelari la possibilità di riesaminare le valutazioni probatorie è molto limitata: la Corte verifica la sufficienza e la logicità della motivazione, ma non procede a una nuova valutazione delle prove.
- Per sostenere l'inutilizzabilità o l'irrilevanza di singoli elementi probatori (es. dichiarazioni, intercettazioni) in sede di cassazione è necessario dimostrare l'incidenza che l'esclusione avrebbe sull'intero impianto accusatorio (cd. prova di resistenza).
- Intercettazioni dettagliate e dichiarazioni di collaboratori, se convergenti e riscontrate, possono costituire gravi indizi idonei a giustificare misure cautelari per 416‑bis, anche se non conducono a certezza di condanna (soglia cautelare inferiore al ragionevole dubbio).
- Decisioni favorevoli a terzi in procedimenti separati non impongono automaticamente una diversa valutazione probatoria: ogni provvedimento valuta il materiale istruttorio nella sua specificità e composizione probatoria.
- Le contestazioni sulla credibilità di un denunciante o testimone (es. condanne pregresse, rivalità) devono essere articolate e dimostrate per incidere sulla valutazione cautelare; se tali elementi sono secondari rispetto ad intercettazioni e riscontri, difficilmente negheranno la gravità indiziaria.
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