Cassazione Penale, Ordinanza n. 00782/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di guida senza patente ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per il reato previsto dall'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Con il primo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere valutata come di minima offensività. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole, contestando anche il riferimento all'art. 133 c.p. e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, osservando che per la guida senza patente la particolare tenuità non è applicabile perché manca il requisito della non abitualità, dato che la rilevanza penale scatta solo in caso di recidiva nel biennio; ha inoltre considerato congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, fondata sulla negativa biografia penale e su una prognosi sfavorevole di non reiterazione.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
La condotta di guida senza patente assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio; in tale quadro il fatto è ritenuto incompatibile con la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, per difetto del requisito della non abitualità del comportamento.
Nel valutare attenuanti generiche e sospensione condizionale, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi elencati nella norma, potendo limitarsi a quelli ritenuti prevalenti o decisivi.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento all'assenza di elementi positivi di valutazione e alla personalità dell'imputato.
La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di una prognosi sfavorevole sulla futura reiterazione di reati, desunta anche dai precedenti penali.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è riconoscibile quando la fattispecie incriminatrice presuppone, per la sua stessa rilevanza penale, una reiterazione o recidiva che escluda la non abitualità del comportamento.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche con motivazione sintetica purché individui gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare puntualmente ogni circostanza prospettata dalla difesa.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale se la motivazione è congrua, non contraddittoria e fondata su dati rilevanti della personalità e dei precedenti dell'imputato.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice esprima una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati, valorizzando negativamente la biografia penale del condannato.
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