Cassazione Penale, Sentenza n. 38291/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di condanna (artt. 633 e 639-bis c.p.) deducendo violazione degli artt. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p. e dell'art. 157 c.p. per carenza e illogicità della motivazione. Sostiene che il reato di invasione di edifici è reato istantaneo con effetti permanenti e che, essendo il fatto contestato avvenuto il 23/5/2014 e non contestata la persistenza, il termine di prescrizione sarebbe maturato il 14/1/2022 (tenuto conto di 52 giorni di sospensione per pandemia), con conseguente estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'invasione di edifici, se l'occupazione si protrae nel tempo, assume natura di reato permanente e il termine di prescrizione decorre dal momento in cui cessa l'occupazione (es.: allontanamento dell'occupante o sentenza che pone fine alla permanenza). Nel caso di specie la permanenza è cessata con la sentenza di primo grado del 5/7/2021, per cui il reato non risultava prescritto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di invasione di edifici; la Corte interpreta che la fattispecie può avere carattere permanente qualora l'occupazione si protragga nel tempo, con decorrenza della prescrizione soltanto dalla cessazione dell'occupazione.
Norma richiamata nel capo di imputazione come titolo di reato in corso di procedimento; la sentenza conferma la condanna al reato contestato in combinato con l'art. 633 c.p.
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai termini di prescrizione; la Corte comunque ritiene che, per il reato permanente di invasione, la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione, non dalla data dell'introduzione.
art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); il Collegio ha ritenuto i motivi prospettati dalla difesa insufficienti per fondare il ricorso, dichiarandolo inammissibile.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì applicato la sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 23, co.8, D.L. n.137/2020
Richiamato per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale; rilevato proceduralmente ma non decisivo sulla sostanza della questione di prescrizione.
Massime di principio
- L'invasione di edifici può essere qualificata come reato permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo; in tali casi la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione (allontanamento dell'occupante o altra causa che ne determini la fine).
- Se l'imputato risulta ancora occupante al momento della sentenza di primo grado, la permanenza può considerarsi cessata con la pronuncia della sentenza stessa, con effetto sulla decorrenza della prescrizione.
- La distinzione tra reato istantaneo con effetti permanenti e reato permanente è cruciale: per i reati permanenti è necessario dimostrare la cessazione dell'azione per far decorrere il termine di prescrizione.
- La difesa che invoca la prescrizione deve fornire elemento probatorio sul momento di cessazione dell'occupazione; l'assenza di tale prova rende difficile il successo della doglianza.
- In sede di cassazione i vizi di motivazione o di calcolo della prescrizione richiedono argomentazioni e prove specifiche; ricorsi generici o mal supportati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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