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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13946/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre ritenuto intangibile la motivazione della Corte d'appello sulla provenienza illecita della merce rinvenuta nel negozio dell'imputato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/10/2024, ma l'ordinanza rileva che le censure erano di merito e quindi non proponibili in sede di legittimità. Il ricorso si limitava a riprodurre questioni già esaminate e respinte in appello senza una autonoma e specifica confutazione della motivazione di secondo grado. In particolare, la Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi logico-giuridici la valutazione circa la provenienza delittuosa della merce rinvenuta nel negozio dell'imputato, costituita da accessori telefonici a marchio Apple, Samsung e Huawei, valorizzando indizi gravi, precisi e concordanti: mancanza di documenti giustificativi di acquisto, anche per beni di seconda mano, scarsa qualità dei prodotti, logo occultato con nastro adesivo, confezioni difformi dalle originali, prezzi molto inferiori e competenza degli operanti. La decisione di merito è quindi stata considerata adeguatamente motivata e non efficacemente censurata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La pronuncia presuppone la configurabilità della provenienza delittuosa della merce, valutata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, come elemento decisivo della fattispecie di ricettazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure meramente in fatto che si risolvano nella riproposizione delle stesse questioni già esaminate e motivate dal giudice di appello.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e autonomo con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze già disattese non consente il sindacato di legittimità.
  • La valutazione della provenienza delittuosa della merce può essere desunta da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, quali l'assenza di giustificativi di acquisto, la difformità dei prodotti rispetto agli originali, l'occultamento dei marchi e prezzi anormalmente bassi.
  • Quando la motivazione del giudice di merito è congrua e immune da vizi logico-giuridici, essa è insindacabile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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