Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5098/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del parere del 13 novembre 2024, n. 19 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avente ad oggetto “Aggiornamento e completamento della procedura di VIA, ex art. 3, comma 4, del D.L. 35/2023, art. 225 del D.lgs. 36/2023 e artt. 165, 167 e 183 del D.lgs. 163/2006, integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza e la verifica del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo ex art. 9, D.P.R. 120/2017, e della Verifica di ottemperanza, ex artt. 166 e 185 del D.lgs. 163/2006” del Progetto “Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria” nonché per l’annullamento, di ogni atto preparatorio, presupposto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4\2\2025: del Decreto del Direttore della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali – Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 18325 del 23.12.2024, avente ad oggetto “Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (CUP:C41C23002750005). Conclusione Conferenza di servizi istruttoria indetta ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 58”, dell’allegato verbale della conferenza dei servizi del 16.04.2024; del parere del Comitato scientifico di cui all’art. 4, comma 6, della Legge n. 1558/1971, espresso in data 29.01.2024; della nota prot. n. 2480 dell’8 marzo 2024, con la quale il Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attribuisce alla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali le attività connesse alla Conferenza di servizi di cui all’art. 3, commi nn. 4 e 5 del decreto-legge 31 marzo 2023 n. 35; della nota prot. n. 397 del 23 febbraio 2024 della Stretto di Mesina S.p.A.; della nota prot. n. 411 del 26 febbraio 2024 della Stretto di Mesina S.p.A.; delle note prott. nn. 417, 418, 419 e 420, del 27 febbraio 2024 della Stretto di Mesina S.p.A.; della nota prot. n. 911 del 18 marzo 2024 della Stretto di Mesina S.p.A.; della nota prot. n. 5247 del 29 marzo 2024 della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; della nota prot. n. 38586 del 20 ottobre 2011 della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; della nota prot. n. 72747 dell’08 maggio 2024 della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; della nota prot. n. 8784 del 06 giugno 2024 della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; della nota prot. CTVA n. 4899 del 15 aprile 2024 della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale; della nota prot. n. 1639 del 9 maggio 2024 2024 della Stretto di Mesina S.p.A.; dell’avviso del 13 settembre 2024 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; della nota prot. n. 13928 del 26 settembre 2024 della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; della nota prot. 7418 del 22 novembre 2024 della Stretto di Mesina S.p.A.; della nota prot. 7746 del 19 dicembre 2024 della Stretto di Mesina S.p.A. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\5\2025: della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assunta nella riunione del 9 aprile 2025, pubblicata sul portale delle procedure di VIA del MASE in data 16.04.2025, nonché dell’allegata relazione IROPI del 4 aprile 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\7\2025: del Parere n. 72 del 21 maggio 2025 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, pubblicato il successivo 29 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202414143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 19 del 13 novembre 2024, decreto di conclusione della conferenza di servizi istruttoria, deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla relazione IROPI e parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 72 del 21 maggio 2025, relativi al progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti attuatori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti istruttori e valutativi relativi all'aggiornamento della VIA, alla valutazione di incidenza, alla verifica di ottemperanza, alla conferenza di servizi e alla relazione IROPI del progetto del Ponte sullo Stretto. Hanno dedotto, tra l'altro, l'omessa VAS; la mancata valutazione dell'opzione zero e di soluzioni alternative; l'illegittimità costituzionale del d.l. n. 35/2023 e della relativa legge di conversione per difetto dei presupposti di necessità e urgenza, irrazionalità della legge-provvedimento e sostituzione del legislatore all'amministrazione; la violazione del diritto dell'Unione europea in materia di VIA, habitat, concorrenza, appalti e concessioni; l'illegittima limitazione della VIA alle varianti del progetto preliminare; la postergazione delle prescrizioni alla progettazione esecutiva; l'esito negativo della valutazione di incidenza; il difetto di istruttoria sulle misure di mitigazione, sulle faglie attive e sulla faglia di Cannitello; la mancata considerazione delle osservazioni degli enti territoriali; l'asserita irrealizzabilità o non convenienza dell'opera e il contrasto con la pianificazione territoriale e paesaggistica. È stato inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE su concorrenza, VIA frammentata e omessa VAS. Le amministrazioni resistenti e la concessionaria hanno eccepito l'inammissibilità per l'impugnazione di atti endoprocedimentali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure, le questioni di legittimità costituzionale e le richieste di rinvio pregiudiziale. Secondo il Tribunale, nel regime speciale delle grandi opere la Commissione VIA-VAS e il Ministero svolgono una funzione istruttoria, mentre la valutazione conclusiva della compatibilità ambientale e l'approvazione del progetto definitivo spettano al CIPESS, ai sensi della disciplina speciale e degli artt. 166, 183 e 185 del d.lgs. n. 163/2006, applicabili in quanto compatibili con il d.l. n. 35/2023 e con l'art. 225 del d.lgs. n. 36/2023. Il parere tecnico e la deliberazione sulla relazione IROPI non sono quindi autonomamente lesivi, perché confluiscono nel procedimento destinato a concludersi con la deliberazione del CIPESS. Anche l'eventuale questione relativa alla necessità di rinnovare integralmente la VIA per il mutamento del contesto ambientale riguarderebbe, al più, la fase di approvazione del progetto definitivo e non gli atti istruttori impugnati. Il ricorso è pertanto prematuro. Il TAR ha respinto anche la richiesta concorde di rinvio, ritenendo la causa matura e l'inammissibilità già attuale. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della novità della disciplina e delle questioni affrontate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 35/2023, convertito dalla l. 58/2023

    Disciplina speciale per il riavvio della programmazione e progettazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria; gli atti della Commissione e dei Ministeri hanno natura istruttoria e la decisione finale sul progetto definitivo spetta al CIPESS.

  • artt. 166, 183 e 185 d.lgs. 163/2006

    Nel regime delle grandi opere, la compatibilità ambientale e l'approvazione del progetto fanno capo al CIPE/CIPESS, mentre le valutazioni della Commissione e del Ministero costituiscono attività istruttoria, anche nella fase relativa alle difformità o all'aggiornamento del progetto definitivo.

  • art. 225, commi 10 e 11, d.lgs. 36/2023

    Mantiene ferme, per la VIA relativa alle grandi opere, le disposizioni degli artt. 182-185 del d.lgs. n. 163/2006 e le attribuzioni di competenza vigenti al momento dell'avvio del progetto.

  • art. 3, comma 7, d.l. 35/2023

    Attribuisce al CIPESS l'approvazione della relazione istruttoria, delle prescrizioni e degli ulteriori atti necessari, confermando la natura non decisoria dei pareri tecnici.

  • art. 3, comma 8, d.l. 35/2023

    Individua nel CIPESS l'organo competente all'approvazione del progetto definitivo, sede nella quale si concentra la decisione provvedimentale e la valutazione conclusiva della compatibilità ambientale.

  • art. 26, comma 6, d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale espressione del principio di temporaneità e attualità della VIA, pur non essendo ritenuto applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

  • art. 8-bis direttiva 2011/92/UE

    Impone all'autorità competente di verificare, al momento dell'autorizzazione, se la VIA sia ancora attuale.

  • art. 6 direttiva 92/43/CEE

    È richiamato con riferimento alla valutazione di incidenza e alla possibilità che l'autorità politica proceda per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, in assenza di soluzioni alternative e nel rispetto degli obblighi ambientali.

  • art. 267 TFUE

    Costituisce la base delle richieste di rinvio pregiudiziale formulate dalle ricorrenti, non esaminate per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di approvazione delle grandi opere, quando la legge attribuisce all'organo politico la decisione finale sulla compatibilità ambientale e sull'approvazione del progetto, i pareri della Commissione VIA-VAS e gli atti ministeriali preparatori hanno natura endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili per difetto di immediata lesività.
  • Per le grandi opere disciplinate dagli artt. 182-185 del d.lgs. n. 163/2006, richiamati dall'art. 225 del d.lgs. n. 36/2023 ove compatibili con la disciplina speciale, le valutazioni tecniche ambientali costituiscono supporto istruttorio alla decisione del CIPESS, che può discostarsene purché si confronti con i relativi esiti e motivi adeguatamente le ragioni della diversa determinazione.
  • L'eventuale illegittimità derivante dall'omessa o insufficiente rinnovazione della VIA, anche in relazione al mutamento nel tempo del contesto ambientale, diviene rilevante ai fini dell'impugnazione dell'atto lesivo conclusivo, ossia dell'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS, e non determina l'immediata impugnabilità degli atti istruttori anteriori.
  • La presenza di prescrizioni o valutazioni ambientali negative contenute nei pareri tecnici non rende tali atti autonomamente lesivi quando la decisione finale sulla realizzazione dell'opera e sulla compatibilità ambientale resta attribuita all'organo politico competente.
  • È prematura l'impugnazione rivolta esclusivamente contro atti istruttori di un procedimento ancora destinato a concludersi con un provvedimento finale, nel quale potranno essere dedotti anche i vizi della fase preparatoria non superati dall'amministrazione decidente.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàGrandi opere e infrastrutture strategicheGiurisdizione e riparto
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.