Cassazione Penale, Ordinanza n. 25270/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per un reato in materia di stupefacenti, accogliendo il concordato proposto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio di motivazione. La Corte ha però rilevato anche che la nomina del difensore risultava depositata in formato cartaceo, in violazione delle regole sul deposito telematico. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; restano invece inammissibili censure sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non era configurabile un'assenza di colpa ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria. La decisione di merito, che aveva rideterminato la pena concordata in appello per il reato contestato, è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base dell'imputazione per reato in materia di stupefacenti.
Disciplina il concordato in appello; contro la sentenza emessa ai sensi di tale norma sono proponibili solo specifiche doglianze, non censure generiche sulla motivazione o sulla pena se non trasmodata in illegalità.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamato per evidenziare la violazione delle modalità di deposito telematico della nomina del difensore.
Richiamato, insieme all'art. 111-bis c.p.p., in relazione alla forma del deposito della nomina difensiva.
Richiamato per delimitare le doglianze non proponibili avverso la sentenza emessa in concordato in appello.
Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità richiede l'assenza di colpa per essere esclusa.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello sono ammissibili solo censure che investano la formazione del consenso della parte, il consenso del pubblico ministero o il contenuto della decisione del giudice se difforme rispetto all'accordo; non sono invece deducibili motivi già rinunciati.
- Le doglianze relative alla determinazione della pena sono inammissibili se non evidenziano una sanzione illegale, ossia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando emerge ictu oculi la carenza dei presupposti di ammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25208/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25217/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25220/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25224/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25227/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25228/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →