Sentenza del 18/03/2016 n. 5399 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni relativo all'anno 2003, con cui era stato negato il riconoscimento dell'aliquota IVA agevolata del 4% applicata a una fattura per opere edili destinate alla produzione e commercializzazione di olio d'oliva. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo che l'agevolazione prevista dalla voce 21-bis della Tabella A, parte II, del Decreto IVA riguardasse soltanto le costruzioni abitative e non le relative pertinenze o opere connesse all'attività agricola. In Cassazione L.S. deduceva vizi di motivazione, violazioni di norme sostanziali e processuali, nonché l'illegittimità costituzionale della disciplina. L'Agenzia delle Entrate eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito la questione dell'aliquota IVA. Il primo motivo, relativo al vizio di motivazione, non conteneva il necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Gli altri motivi non si concludevano con quesiti di diritto espliciti e autonomi; inoltre, il ricorrente aveva prospettato in modo incompatibile violazioni di legge e omessa pronuncia, senza individuare con precisione il vizio denunciato. Anche la questione di legittimità costituzionale era inammissibile per la mancanza del relativo quesito di diritto. L.S. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.250 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Nei casi previsti dall'art. 360, nn. 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
La norma imponeva, per i ricorsi soggetti alla sua disciplina temporale, la formulazione di un quesito di diritto autonomo e specifico per i motivi relativi a violazioni di legge, errori processuali e omessa pronuncia. Per i vizi motivazionali era invece necessario un momento di sintesi idoneo a circoscrivere il fatto controverso. La mancanza di tali requisiti comporta l'inammissibilità del ricorso.
Individua i motivi per i quali è possibile proporre ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, gli errori processuali e il vizio di motivazione. I motivi devono essere formulati rispettando gli specifici requisiti processuali applicabili al ricorso.
È stato richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia. La Corte ha chiarito che anche quando si denuncia un error in procedendo per violazione di tale norma, il motivo doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c.
Voce 21-bis della Tabella A del Decreto IVA, come modificata dalla L. n. 85 del 1995
La disciplina agevolativa dell'aliquota IVA del 4% è stata interpretata dal giudice tributario d'appello come riferita alle costruzioni abitative e non alle pertinenze o alle opere edili meramente connesse all'attività agricola. La Corte di cassazione non ha verificato nel merito tale interpretazione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, lett. b
Norma sanzionatoria richiamata dal ricorrente in relazione all'applicazione delle sanzioni tributarie. La questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Artt. 2, 24 e 53 Cost.
Parametri costituzionali invocati dal ricorrente per contestare la legittimità della voce 21-bis della Tabella A del Decreto IVA. La Corte ha ritenuto inammissibile anche tale censura perché non accompagnata dal necessario quesito di diritto e da un motivo ammissibile idoneo a giustificare la cassazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità è essenziale: la Corte può arrestarsi a tali profili senza esaminare la fondatezza sostanziale della pretesa fiscale.
- Quando una norma processuale richiede un quesito di diritto o un momento di sintesi, esso deve essere esplicito, autonomo e collocato alla conclusione del singolo motivo; non può essere ricavato implicitamente dall'argomentazione.
- Non è corretto prospettare contemporaneamente, senza distinzione, una violazione di legge e un'omessa pronuncia sullo stesso punto: il ricorrente deve indicare con precisione quale errore attribuisce alla sentenza.
- Una questione di legittimità costituzionale proposta in Cassazione deve essere collegata a un motivo ammissibile e concretamente idoneo a determinare la cassazione della decisione; il semplice dubbio di costituzionalità non è sufficiente.
- In materia di agevolazioni IVA, l'applicazione dell'aliquota ridotta dipende dal preciso ambito oggettivo previsto dalla norma. Le opere pertinenziali o funzionali all'attività agricola non possono essere automaticamente equiparate alle costruzioni abitative agevolate.
- La decisione non costituisce una conferma definitiva nel merito dell'esclusione dell'aliquota del 4%, perché la Cassazione ha deciso esclusivamente sull'inammissibilità del ricorso.
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