Cassazione Civile, Ordinanza n. 16830/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della "quota B" del supplemento di pensione ENPALS di un lavoratore dello spettacolo, con richiesta di applicare le regole di calcolo senza il massimale retributivo giornaliero previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. I giudici di merito avevano ritenuto che quel limite valesse solo per la "quota A" e non più per la "quota B", alla luce del D.lgs. n. 182/1997. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 182/1997, sostenendo che non vi fosse alcuna abrogazione tacita del massimale e che il limite dovesse continuare ad applicarsi anche alla quota B. Il controricorrente ha difeso la sentenza d'appello, sostenendo, tra l'altro, che il rinvio dell'art. 4, comma 8, del D.lgs. n. 182/1997 all'art. 12 del D.lgs. n. 503/1992 riguardasse l'intero articolo e implicasse il superamento del vecchio tetto pensionabile, anche in ragione della legge delega del 1995 e della pretesa necessità di commisurare la prestazione agli oneri contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'appello di Roma. Ha affermato che, per il calcolo della "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti anteriormente al 31 dicembre 1995, permane il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal D.lgs. n. 182/1997, e che tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il vizio dedotto dal ricorrente per denunciare violazione di legge.
art. 380 bis 1 c.p.c., secondo comma
È richiamato per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine previsto.
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7
Fissa il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile; la Corte ne afferma la perdurante applicazione anche alla quota B della pensione.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, artt. 1, 3, 4
Disciplina il riordino/armonizzazione del regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo; non abroga espressamente né implicitamente il massimale pensionabile previgente per la quota B.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13
Distingue la quota A, riferita alle anzianità contributive anteriori al 1 gennaio 1993, dalla quota B, riferita alle anzianità successive.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12
La tabella delle aliquote di rendimento ha valenza generale e si applica nel rispetto dei limiti speciali del regime dei lavoratori dello spettacolo.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 22
Delega al Governo l'armonizzazione dei regimi pensionistici ENPALS, con salvaguardia dell'equilibrio delle gestioni e delle peculiarità dei settori speciali.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22
Secondo la Corte non impone l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo; orienta invece verso criteri di equilibrio e armonizzazione.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18
È richiamato per il massimale annuo della base contributiva e pensionabile nei regimi contributivi generali.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21
Indica il subentro dell'INPS nella gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
art. 76 Cost.
La Corte esclude la violazione della legge delega e quindi dell'art. 76 Cost., ritenendo il decreto coerente con i criteri direttivi.
art. 38 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per affermare che il sistema previdenziale deve garantire adeguatezza e proporzionalità senza richiedere corrispondenza assoluta tra contributi e prestazioni.
Massime di principio
- Nel regime previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina previgente continua ad applicarsi alla determinazione della quota B della pensione, se non espressamente abrogato o reso incompatibile da una disciplina successiva.
- L'incompatibilità tra norme successive sussiste solo quando la nuova disciplina renda impossibile la contemporanea applicazione di quella anteriore; in mancanza di una contraddizione insuperabile, la norma precedente resta in vigore.
- Il rinvio a norme generali sul calcolo delle pensioni non comporta, di per sé, il superamento dei limiti speciali del regime previdenziale di settore, che possono continuare a operare come regole di coordinamento e contenimento della base pensionabile.
- La legge di delega e la normativa di riordino devono essere interpretate in modo conforme ai criteri direttivi di equilibrio delle gestioni previdenziali e di salvaguardia delle peculiarità dei regimi speciali; non può desumersi un favor per l'eliminazione dei massimali in assenza di una scelta legislativa chiara.
- In materia previdenziale non esiste una necessaria corrispondenza tra contribuzione versata e prestazione erogata; il legislatore può fissare limiti alla base pensionabile per esigenze di sostenibilità e bilanciamento del sistema.
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