Cassazione Penale, Ordinanza n. 36230/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la loro responsabilità in materia di stupefacenti. In particolare, i ricorsi contestavano: a) la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; b) l'accertamento dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, sostenendo che le emergenze investigative non giustificassero la ricostruzione accolta dai giudici di merito; c) con una memoria difensiva successiva, anche le modalità di rinvenimento della cocaina. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze generiche e comunque dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello nel negare la riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando il dato ponderale, le modalità delle cessioni, il contesto di un casolare abbandonato usato per la custodia della sostanza e la disponibilità di ingenti somme di denaro ingiustificate, elementi considerati incompatibili con il fatto lieve. Ha inoltre osservato che le ulteriori censure riproponevano contestazioni di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla prova già esaminate in appello con motivazione congrua, logica e conforme alle risultanze investigative. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 complessivi in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'ipotesi di fatto lieve va valutata globalmente alla luce di tutti i parametri legali: dato qualitativo e quantitativo della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione. Se uno degli indici è negativamente assorbente, esso prevale e rende irrilevanti gli altri elementi favorevoli.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto di detenzione o cessione di stupefacenti nell'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi; non basta valorizzare un solo parametro se altri elementi, da soli, sono incompatibili con la minore offensività.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo congruo e logico la ricostruzione del fatto sulla base delle risultanze investigative, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione della prova o a riproporre le medesime doglianze è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, salvo la denuncia di specifici vizi della motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36086/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36087/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36088/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36089/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36091/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36093/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →