Cassazione Penale, Sentenza n. 46179/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
FERRARO ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, ritenuto ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in suo favore, aveva rinviato per la prosecuzione la controversia al giudice civile applicando immediatamente l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022). I motivi di ricorso alla Corte di cassazione erano: (1) vizio di motivazione per la presunta impropria applicazione immediata della norma nuova anche a situazioni pendenti (la sentenza di primo grado era del 18/03/2022, con motivazione depositata successivamente); (2) erronea applicazione della norma, che riguarderebbe solo le impugnazioni promosse "per i soli interessi civili", mentre nell'appello la parte civile avrebbe chiesto anche la riforma degli aspetti penali; (3) mancata acquisizione/assunzione di prova decisiva (una lettera della parte civile relativa a trattative sul risarcimento), che avrebbe potuto incidere sulla valutazione della doglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il proseguimento del giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo in relazione alle interpretazioni fornite dalle Sezioni unite ma, soprattutto, ha qualificato l'ordinanza impugnata come "abnorme" poiché, all'atto del suo esercizio, il potere di trasferire il procedimento al giudice civile previsto dall'art. 573, comma 1-bis, non poteva essere considerato effettivamente esercitabile ratione temporis per i casi in cui la costituzione di parte civile era intervenuta prima del 30/12/2022. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la parte civile non può impugnare direttamente i capi penali della sentenza di proscioglimento se non attraverso il potere di sollecitazione del pubblico ministero; pertanto l'appello della parte civile ha efficacia ai soli fini civili ai sensi dell'art. 576 c.p.p. Il terzo motivo è stato assorbito dalla decisione di annullamento per abnormità. Conseguentemente la Corte ha ordinato che la Corte d'appello proceda all'esame dell'appello limitatamente ai profili civili.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2022, art. 33 (introduzione art. 573, comma 1-bis c.p.p.)
"Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"
La norma crea il potere per il giudice dell'impugnazione di rinviare il procedimento al competente giudice civile quando l'appello è esclusivamente per interessi civili; la Corte ha chiarito che la sua efficacia temporale va rapportata alla data di costituzione della parte civile (applicabile solo quando la costituzione è successiva al 30/12/2022, secondo le Sezioni unite)
art. 573 c.p.p., comma 1-bis
Va interpretato, secondo le Sezioni unite, in senso temporale: l'efficacia pratica del potere di trasferimento al giudice civile dipende dalla data di costituzione della parte civile in relazione all'entrata in vigore della norma; applicazione immediata nei casi con costituzione successiva al 30/12/2022
art. 576 c.p.p.
La parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile: l'appello della parte civile mira a ottenere il compimento di un giudizio di responsabilità ai fini civilistici, non la riforma diretta dei capi penali
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Ha limitato la possibilità per la parte civile di impugnare i provvedimenti penali, incidendo sull'assetto delle impugnazioni della parte civile e confermando che la parte civile non può, se non indirettamente, impugnare gli aspetti penali della sentenza
art. 572 c.p.p.
Attribuisce al pubblico ministero il potere di sollecitare impugnazioni; la parte civile, dunque, può influenzare gli aspetti penali solo attraverso il coinvolgimento del pubblico ministero
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo: un atto processuale "abnorme" che provoca indebite regressioni o stasi può ledere tale principio
Massime di principio
- Quando una norma processuale nuova non reca disposizioni transitorie, occorre valutare la sua efficacia nel tempo alla luce del principio "tempus regit actum" e della giurisprudenza di legittimità: l'applicabilità non è automatica per i procedimenti già pendenti
- L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. va applicato considerando la data di costituzione della parte civile: se la costituzione è anteriore al 30/12/2022 la norma non può essere esercitata automaticamente secondo l'interpretazione delle Sezioni unite
- La parte civile non può impugnare direttamente i capi penali di una sentenza di proscioglimento; il suo rimedio consiste principalmente nell'impugnazione agli effetti civili (art. 576 c.p.p.) e nella sollecitazione dell'azione del pubblico ministero (art. 572 c.p.p.) per la riforma penale
- Un provvedimento giudiziario può essere censurato per abnormità se il giudice ha esercitato un potere che, ratione temporis o ratione iuris, non era realmente disponibile al momento dell'adozione, soprattutto se ciò provoca regressione o paralisi del procedimento
- In situazioni analoghe è opportuno che il giudice dell'impugnazione verifichi preliminarmente l'ammissibilità dell'appello e la rilevanza temporale della norma nuova; se l'appello è ammesso solo per i profili civili, il procedimento va trasferito o rimesso al giudice civile competente ai sensi dell'assetto normativo vigente al momento rilevante
- Documenti o trattative extraprocessuali relativi a eventuali transazioni o richieste di risarcimento hanno rilievo probatorio solo se acquisiti e valutati nel contraddittorio; la loro mancata assunzione può essere dedotta, ma può risultare assorbita da questioni di diritto processuale più ampie (es. abnormità dell'atto)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46172/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46173/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46175/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46176/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46177/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46178/2023 del 16/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →