Cassazione Penale, Sentenza n. 47783/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso immediato avverso l'ordinanza del GIP che applicava la custodia cautelare in carcere: per Leuzzi e Rugnetta la difesa contestava la gravità indiziaria basata su captazioni e su "schede" informative non acquisite agli atti e mai rese ostensibili, lamentando mancata autonoma motivazione del giudice; per Condoluci si deduceva carenza di motivazione sotto vari profili, precedente provvedimento cautelare reale (sequestro) ritenuto idoneo a creare giudicato cautelare o comunque a incidere sulla misura personale, insufficiente individuazione dei momenti indiziari a suo carico e criticità circa esigenze cautelari e adeguatezza della misura
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto procedurale la Corte ha ricordato che il ricorso immediato per cassazione contro misure cautelari è ammesso solo per violazione di legge (in particolare la totale mancanza di motivazione), non per valutazioni sulla insufficienza o sulle incoerenze della motivazione. Quanto a Leuzzi e Rugnetta la Corte ha ritenuto che le affermazioni difensive circa la mancata acquisizione delle schede non siano state adeguatamente dimostrate con certificazione dalla cancelleria; anche assumendo la loro esistenza, il GIP aveva dato una motivazione sulla consistenza indiziaria e sulla identificazione emersa dalla documentazione, per quanto sintetica, quindi non totalmente priva di motivazione: le critiche di merito sulla adeguatezza delle conclusioni esulano dal sindacato in sede di ricorso immediato. Quanto a Condoluci la censura sul presunto giudicato cautelare e sulla violazione dell'art. 649 c.p.p. è stata ritenuta inammissibile perché richiede accertamenti di fatto non compatibili con il rimedio; inoltre il provvedimento impugnato contiene valutazioni sufficienti, seppur sintetiche, circa la sua partecipazione all'episodio del 27 giugno 2022, la gravità indiziaria collegata all'ingente quantità di stupefacente, il collegamento al contesto di traffico più ampio e i precedenti, fornendo motivazione individualizzata. In definitiva i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese come da dispositivo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
Le ipotesi di detenzione e traffico di stupefacenti sono la base fattuale delle imputazioni; l'aggravante ex art. 80 è stata valorizzata per l'ingente quantità di sostanza come elemento a sostegno della gravità del fatto e della misura cautelare
art. 649; art. 324; artt. richiamati dalla difesa: art. 125 comma 3; art. 292 comma 2 lett. c); art. 178 lett. c)
Art. 649 (impugnazione delle misure reali) è richiamato dalla difesa per sostenere la rilevanza di un precedente provvedimento reale; la Corte ritiene che la questione richieda accertamenti di fatto non compatibili con il rimedio dell'immediato in Cassazione. L'art. 324 è richiamato a riferirsi al precedente grado di impugnazione; le censure basate sugli artt. 125, 178, 292 (se prospettate dalla difesa) mirano a lamentare mancanza di motivazione o difetti di notifica/ostensione di atti, ma la Corte ha ritenuto che non sussista la totale assenza di motivazione
Regole sul ricorso immediato per cassazione
La Corte ribadisce la giurisprudenza consolidata: il ricorso immediato contro misure cautelari è ammesso solo per violazione di legge, in particolare per totale mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente; le contestazioni di merito su valutazioni di gravità indiziaria e adeguatezza della misura non sono sindacabili tramite questo rimedio
Massime di principio
- Il ricorso immediato in Cassazione contro misure cautelari è limitato: può rilevare soprattutto la totale assenza di motivazione o la motivazione meramente apparente, non la semplice insufficienza o discutibilità delle valutazioni di merito
- Se la difesa contesta la mancata acquisizione o ostensione di documenti chiave presenti negli atti del giudice, deve dimostrare tale mancanza con atti certificativi (es. attestazione di cancelleria); mere affermazioni non sono sufficienti per rendere ammissibile il ricorso
- La Corte richiede che il giudice delle misure fornisca una motivazione individualizzata sulle posizioni dei singoli indagati; tuttavia la motivazione può essere sintetica purché renda comprensibile il filo logico e la consistenza indiziaria su cui si fonda la misura
- Questioni che richiedono valutazioni di fatto approfondite (es. esistenza di un presunto giudicato cautelare, valutazioni probatorie complesse, travisamenti delle acquisizioni) sono spesso inammissibili in sede di ricorso immediato e andrebbero proposte con mezzi di impugnazione idonei ai controlli di fatto
- Elementi quali ingente quantità di stupefacente, collegamenti al contesto associativo e precedenti specifici, se adeguatamente richiamati, sono valutati dal giudice come fattori rilevanti ai fini della gravità indiziaria e della necessità della misura cautelare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47680/2023 del 29/11/2023
- Sentenza penale · 29 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47683/2023 del 29/11/2023
- Sentenza penale · 29 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47687/2023 del 29/11/2023
- Sentenza penale · 29 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47688/2023 del 29/11/2023
- Sentenza penale · 29 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47690/2023 del 29/11/2023
- Sentenza penale · 29 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47693/2023 del 29/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →