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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39108/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP del Tribunale di Avellino a carico di Gianluca Festa per i reati indicati ai capi 1), 2), 6), 7), 8) e 9) (peculato; depistaggio; falsità ideologica; rivelazione/uso di segreti d'ufficio; tentata induzione indebita; corruzione). Il ricorso denunciava, in particolare: inutilizzabilità delle intercettazioni (telefoniche, ambientali e via captatore informatico/trojan) per carenza dei presupposti di gravità indiziaria e indispensabilità e per vizi nelle richieste e proroghe; carenza del nesso funzionale e del dolo specifico per il reato di depistaggio ex art. 375 c.p.; inesistenza del contributo causale necessario per il falso ideologico (capo 6); mancata configurabilità dell'art. 326, comma 3 (uso/sfruttamento del segreto) e motivazione insufficiente sul capo 7); insufficiente gravità indiziaria e carenza di utilità indebita/sinallagma per i capi 8) (induzione indebita) e 9) (corruzione); insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva), omissione di valutazione della richiesta di misura meno afflittiva e del divieto di comunicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile per genericità su molte doglianze relative alle intercettazioni, ma ha accolto motivi sostanziali. In particolare: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente al reato di depistaggio (art. 375 c.p.) per carenza del necessario nesso funzionale tra la qualifica di pubblico ufficiale dell'agente e l'accertamento in corso; ha annullato l'ordinanza relativamente al capo 7) (art. 326, comma 3) per mancata indicazione di uno "sfruttamento" delle informazioni riservate e quindi per carenza della fattispecie contestata; ha rilevato vizi motivazionali significativi anche sui capi 8) (tentata induzione indebita, art. 319-quater) e 9) (corruzione, art. 318) con riferimento alla insufficiente dimostrazione della utilità/beneficio personale o del sinallagma corruttivo; ha altresì condiviso le osservazioni sulla carenza delle esigenze cautelari (pericolo concreto e attuale di inquinamento probatorio e di recidiva), considerandole non adeguatamente motivate e non superabili, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza nella sua globalità rispetto ai capi sopra indicati. Molte censuresulle intercettazioni sono state ritenute generiche/inammissibili, sebbene la Corte abbia precisato i limiti della verifica di legittimità in assenza di specifiche deduzioni della difesa. In conclusione l'ordinanza del riesame è annullata senza rinvio per i profili indicati e la misura cautelare non è stata confermata per quegli aspetti.

Norme richiamate

  • art. 375 cod. pen.

    Il reato di depistaggio materiale richiede un nesso funzionale tra la qualità di pubblico ufficiale dell'agente e l'accertamento in corso; è necessario il dolo specifico diretto a falsare o sviare le indagini e il fatto deve ricondursi a doveri inerenti la funzione. In mancanza di tale nesso la fattispecie non è configurabile.

  • art. 326 cod. pen., comma 1 e comma 3

    Il primo comma punisce la mera rivelazione di segreti d'ufficio; il terzo comma punisce invece lo "sfruttamento" o l'uso autonomo dell'informazione riservata per ottenere un profitto: è quindi necessario dimostrare non solo la trasmissione dell'informazione, ma un'azione autonoma di utilizzo/sfruttamento della notizia.

  • art. 319-quater cod. pen.

    L'induzione indebita può essere tentata e la condotta del pubblico agente (domandare o sollecitare) si configura autonomamente rispetto alla scelta del privato; tuttavia per la gravità indiziaria è necessario provare la pretesa utilità o il vantaggio indebito richiesto (distinguendo dall'interesse pubblico).

  • art. 318 cod. pen.

    La corruzione per l'esercizio della funzione richiede il sinallagma tra atto pubblico favorito e la dazione/ promessa: va dimostrato che l'azione dell'agente abbia avuto per oggetto (o scopo) una utilità personale o patrimoniale e che vi sia rapporto di scambio.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Per l'applicazione di misure coercitive, il pericolo di inquinamento probatorio deve essere concreto, attuale e adeguatamente motivato in relazione alle esigenze di acquisizione o di genuinità della prova; non è sufficiente il richiamo astratto a "possibili" condizionamenti.

  • artt. 266, 267, 271 cod. proc. pen.

    Presupposti e limiti delle intercettazioni: occorre motivare la gravità indiziaria e l'indispensabilità dell'intercettazione; eventuali proroghe e autorizzazioni devono risultare adeguatamente richieste e motivate.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'uso di strumenti tecnici particolarmente invasivi (es. captatore informatico): richiede motivazioni specifiche sulla necessità e proporzionalità rispetto alle altre misure meno invasive.

  • art. 476 e 479 cod. pen.

    Falsità ideologica e concorso morale/materiale: per imputare il concorso in falsità ideologica è necessario dimostrare il contributo causale e la determinazione o istigazione in termini concreti e motivati.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regole sulla utilizzabilità delle dichiarazioni e materiale captato: utilizzabilità e rilevanza vanno dedotte concretamente dalla difesa per poter ottenere il relativo controllo in sede di legittimità.

  • art. 585, comma 4; art. 609; art. 606 cod. proc. pen.

    Regole di ammissione dei motivi in cassazione: i motivi devono essere specifici e non generici; i motivi nuovi sono inammissibili salvo che prospettino questioni rilevabili d'ufficio (art. 609). I vizi di motivazione non sempre sono sindacabili se non tradotti in violazione di legge.

  • art. 13 Cost.

    Tutela della libertà personale: l'annullamento senza rinvio è giustificato quando le carenze motivazionali e la mancanza di esigenze cautelari concrete non permettono il mantenimento della misura cautelare, evitando un sacrificio ingiustificato della libertà individuale.

Massime di principio

  • Contestare l'inutilizzabilità delle intercettazioni richiede indicare puntualmente quali atti sono affetti dal vizio e dimostrare la loro incidenza decisiva sul quadro indiziario; la genericità comporta inammissibilità.
  • Per l'autorizzazione di captatori informatici/trojan è necessaria motivazione specifica e separata: gravità indiziaria, indispensabilità e proporzionalità rispetto a strumenti meno invasivi devono essere documentate.
  • Il reato di depistaggio ex art. 375 c.p. richiede un nesso funzionale tra la qualità pubblica dell'agente e l'indagine e un dolo specifico volto a sviare l'accertamento; la semplice occasione di apprendere fatti non è sufficiente.
  • La mera rivelazione di notizie riservate non equivale automaticamente allo "sfruttamento" delle stesse ai fini dell'art. 326, comma 3: è necessario comprovare una condotta di utilizzo/impiego autonomo dell'informazione.
  • Per i reati di corruzione o induzione indebita occorre dimostrare il vantaggio indebito o il sinallagma (quid pro quo); se la prestazione favorisce esclusivamente l'interesse pubblico o evita una spesa per l'ente, la tipicità può venir meno.
  • Le esigenze cautelari devono essere motivate con riferimento a pericoli concreti e attuali (inquinamento probatorio, recidiva); fattori come le dimissioni dall'incarico o la collaborazione di testi attenuano significativamente queste esigenze.
  • In cassazione i vizi di motivazione hanno efficacia se tradotti in specifica violazione di legge; le questioni tecniche/probatorie richiedono deduzioni puntuali e documentate per essere esaminate.

Testo integrale

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